Politica e Sanità
05 Febbraio 2013È il rinnovo della convenzione, tra Stato e farmacie, l’anello mancante per fare decollare la farmacia dei servizi. Infatti, mentre la nuova normativa ha preso avvio, ricorda il settimanale ItaliaOggi, con il decreto legislativo n. 153 del 2009 che ha definito, in tre decreti attuativi del ministero della Salute quali i servizi erogabili, la convenzione, scaduta nel 1998, è attualmente in regime di proroga. In particolare, nel 2011, in tre pubblicazioni della Gazzetta ufficiale sono state indicate, rispettivamente, le prestazioni analitiche di prima istanza effettuabili in farmacia come il test per la glicemia, per il colesterolo e per i trigliceridi; la regolamentazione dell’attività di operatori sanitari in farmacia, vale a dire per prestazioni eseguite da infermieri e fisioterapisti; e, infine, la possibilità per i cittadini di prenotare esami e ritirare referti di prestazioni specialistiche direttamente in farmacia. E, di fatto, negli anni successivi si sono susseguiti, sul territorio nazionale, vari esempi di attuazione della farmacia dei servizi, ma con la forma di iniziative autonome delle farmacie o di accordi con le autorità sanitarie locali. Ma la nuova normativa attribuisce proprio alla convenzione farmaceutica nazionale, il compito di definire oltre a regole uniformi per tutto il paese, anche la relativa remunerazione, e agli accordi integrativi regionali, la responsabilità di stabilire le modalità attuative dei singoli servizi sul territorio. Ma anche questi ultimi si trovano in una fase di stallo.
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