Politica e Sanità
13 Febbraio 2013L’interesse dei cittadini a trovare aperte le farmacie prevale sulla convenienza corporativa a limitare gli orari. È quanto sancisce la sentenza 3080 emanata dalla Corte di Cassazione e segnalata ieri dal Sole 24Ore. Una sentenza che inibisce l’Ordine dal sospendere per concorrenza sleale la farmacista che non rispetta l’accordo sottoscritto con i colleghi e alza le serrande anche nei turni e negli orari non previsti e afferma il diritto del farmacista in quanto imprenditore ad adeguarsi all’assetto concorrenziale del mercato. «Nella legislazione vigente» spiega a Farmacista33 l’avvocato Francesco Cavallaro «è definito in modo chiaro che i farmacisti possono tenere aperto senza limiti, a condizione che siano rispettati i turni obbligatori». Nulla di clamoroso, perciò, sottolinea l’avvocato perché «la Cassazione ha dato applicazione a una norma, articolo 11 comma 8 della legge 27 del 2012, il cosiddetto decreto Monti, che sancisce quanto deciso». La suprema corte ha così cancellato la sanzione disciplinare della sospensione della professione per 30 giorni, disposta dall’Ordine dei farmacisti, perché l’impegno preso con i colleghi è «intesa giuridicamente inefficace» dal quale non può nascere «alcuna aspettativa tutelabile». No quindi agli “accordi di cartello” per percorrere la strada dell’elasticità degli orari di apertura delle farmacie per rendere il servizio «più congeniale alle esigenze dei consumatori, evitando così che il bacino d’utenza di ciascuna farmacia venga a cristallizzarsi artificiosamente». I giudici della terza sezione escludono nella sentenza anche il rischio paventato di scomparsa degli esercizi minori perché spiegano si tratta «del normale sviluppo del mercato finalizzato a premiare le imprese più efficienti». Perplesso Maurizio Pace, segretario della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi) che, premettendo che la sentenza andrebbe analizzata nel dettaglio, trova «sconcertante che venga dichiarato privo di effetti non tanto l’accordo tra i farmacisti, ma l’atto amministrativo che ne era seguito. È poi evidente» continua Pace «che la questione risale a tempi antecedenti alla liberalizzazione degli orari. La pianificazione degli orari» rileva infine il segretario Fofi «sia pure resa più elastica, è necessaria per far sì che il cittadino sappia in anticipo a quale farmacia si può rivolgere nei diversi momenti, senza rischiare di scoprirlo davanti alla serranda chiusa. Non è un caso che l’Avvocatura dello Stato siciliana, per esempio,abbia invece espresso un parere positivo nei confronti degli accordi coordinati tra titolari, successivamente alla liberalizzazione».
Marco Malagutti
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