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Politica e Sanità

14 Febbraio 2013

Tar Lombardia su comunali: si può ricorrere al mercato


Per l’affidamento della gestione delle farmacie comunali si può ricorrere al mercato mediante procedure ad evidenza pubblica. È quanto definito, stando a quanto segnalato da Iusfarma, in un’ordinanza del Tar Lombardia sezione di Brescia con i limiti di una pronuncia cautelare, considerando la complessità del quadro normativo che regolamenta la materia. Gli aspetti su cui il Tar è stato chiamato a dare un’interpretazione, riguardano la possibilità da parte dei comuni, di gestire tali farmacie mediante affidamento a imprenditori/società di capitali individuati attraverso gare a evidenza pubblica, oppure a società a capitale misto pubblico-privato con soci privati individuati attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica, o infine a  società a capitale interamente pubblico. Altro aspetto da chiarire: se i comuni minori, con popolazione inferiore a 30mila abitanti, potessero costituire o mantenere in esercizio società di capitali per la gestione di farmacie comunali. Occupandosi, nella fattispecie di un comune con poco meno di 8.000 abitanti, in provincia di Bergamo, il Tar ha affermato che i modelli contemplati dalla legge «non sono tassativi» dunque non è esclusa la possibilità di ricorrere al mercato. Inoltre, poiché «l’attività di gestione delle farmacie comunali si configura come servizio  pubblico essenziale, a carattere locale a tendenziale rilevanza economica, […] la gara costituisce la modalità ordinaria che i Comuni devono utilizzare per l’affidamento dei servizi pubblici locali». In particolare, prescindendo dal numero di abitanti, il Tar aggiunge che tale modalità è «pienamente in linea  con l’attuale ordinamento nazionale e comunitario». L’affidamento in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica, dunque, assurgerebbe a modalità ordinaria per l’affidamento della farmacia comunale e la motivazione deriverebbe dalla circostanza per cui «l’attuale panorama normativo vede la riaffermazione delle regole concorrenziali minime comunitarie in materia di affidamento dei servizi pubblici e dei principi elaborati dalla Corte di giustizia», ovvero «i canoni di pubblicità, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza».

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