Politica e Sanità
01 Marzo 2013«La sentenza almeno nella sua parte dispositiva non sembra censurabile, poiché non pare dubbio che accordi di questa natura abbiano una valenza anticoncorrenziale» così l’avvocato Claudio Duchi, sul sito Iusfarma.it commenta la decisione della Corte di Cassazione di annullare la la sospensione dell''esercizio professionale comminata dall''Ordine dei farmacisti di Caserta ad un titolare di farmacia che aveva tenuto aperto oltre l''orario e turni di servizio in violazione di un accordo tra titolari di farmacia che obbligava al rispetto dei turni e degli orari di chiusura. Una sentenza che ha fatto molto discutere e che Maurizio Pace, segretario nazionale Fofi aveva definito «sconcertante» per aver dichiarato «privo di effetti non tanto l’accordo tra i farmacisti, ma l’atto amministrativo che ne era seguito» sottolineando come «la pianificazione degli orari è necessaria per far sì che il cittadino sappia in anticipo a quale farmacia si può rivolgere nei diversi momenti, senza rischiare di scoprirlo davanti alla serranda chiusa». Nell’interpretazione dell’avvocato «una volta che l’ordinamento consenta l’apertura oltre l’orario di servizio, da considerarsi orario minimo, e nei turni di riposo, è evidente che un accordo che la limiti ha una funzione anticoncorrenziale mentre l’ordinamento giuridico nazionale, anche per influsso comunitario, ha una posizione preconcorrenziale». Accolta la parte dispositiva della sentenza, Duchi aggiunge qualche perplessità su alcune considerazioni di carattere sociologico introdotte dalla Suprema Corte.
La sentenza, infatti, spiega Duchi «ha inteso dare un giudizio non solo di legittimità come le spettava, ma anche di merito negando che gli accordi tra farmacisti diretti a disciplinare l’apertura degli esercizi per la parte per così dire discrezionale abbiano una apprezzabile ragion d’essere nella tutela delle piccole farmacie, tutela che anzi dovrebbe essere superata da “un’ordinaria dinamica di mercato” attraverso una “concentrazione in esercizi di grandi dimensioni e a discapito degli esercizi di dimensioni minori”, osservazione che mostra una insufficiente padronanza dei termini della questione. Le farmacie infatti» conclude l’avvocato, «non possono riaggregarsi perché il loro numero è stabilito per legge in proporzione alla popolazione residente, come è noto, e pertanto si pone effettivamente il problema della tutela degli esercizi che sono destinati a rimanere di modeste dimensioni perché servono agglomerati isolati o scarsamente abitati».
Marco Malagutti
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
28/12/2019
Per contrastare la compravendita illegale di farmaci per uso veterinario il Ministero sta studiando un logo, un bollino di qualità sulla falsa riga di quanto fatto per le farmaciePer...
27/12/2019
La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severoLa Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per...
27/12/2019
Solo il 2% delle farmaciste donne possiede una farmacia nonostante rappresentino il 62% della forza lavoro, è quanto emerge dal sondaggio "Survey of registered pharmacy professionals 2019" del...
A cura di Lara Figini
27/12/2019
Acquistare i farmaci su internet attraverso siti non autorizzati è un fenomeno in continua crescita e l'unica arma per contrastarlo resta l'educazione sanitaria e l'orientamento dei cittadini...
©2025 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Via Spadolini, 7 - 20141 Milano (Italy)