Politica e Sanità
04 Marzo 2013Sono consultabili sul portale Progetto tessera sanitaria le Linee guida per l''adeguamento delle procedure informatiche della ricetta elettronica concernenti l''indicazione del principio attivo nella ricetta del Servizio sanitario nazionale, previste dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le nuove modalità prescrittive prevedono necessariamente diversi adempimenti per il farmacista. Quando nella ricetta è indicato solo il principio attivo, il farmacista, dopo aver informato il cliente, dovrà consegnargli il medicinale avente il prezzo più basso; se più medicinali hanno il prezzo più basso, il farmacista terrà conto dell’eventuale preferenza del paziente. Qualora il paziente richieda espressamente un medicinale a prezzo più alto, il farmacista dovrà chiedergli di corrispondere la somma pari alla differenza fra il prezzo del medicinale richiesto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Ssn. Se nella prescrizione è indicata, oltre al principio attivo, la denominazione, “di marca” o generica, di uno specifico medicinale, senza la clausola di non sostituibilità, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando questo abbia prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del paziente. Qualora il farmaco prescritto abbia prezzo superiore a quello di rimborso, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso, fatto salvo l’eventuale pagamento della differenza di prezzo da parte del paziente. Quando nella ricetta, oltre alla denominazione di un medicinale specifico, risulta apposta l’indicazione della non sostituibilità, corredata della opportuna sintetica motivazione (codificata dal sistema), il farmacista dovrà chiedere al paziente, informandolo delle ragioni della richiesta, di corrispondere la somma pari alla differenza fra l’eventuale prezzo più alto del medicinale prescritto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Ssn.
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