Politica e Sanità
29 Marzo 2013La progressiva evoluzione della giurisprudenza amministrativa sul tema delle nuove sedi farmaceutiche dopo la riforma Monti, con particolare riferimento all’obbligo di motivazione delle delibere comunali, è oggetto di un’analisi pubblicata sul sito Iusfarma.it. La norma di riferimento è il nuovo testo dell’art. 2 della legge 475/1968, nella versione sostituita dall’art.11, comma 1 lett. c) d.l. 1/2012 secondo il quale: “Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l''azienda sanitaria e l''Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un''equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell''esigenza di garantire l''accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”. Sul punto, spiegano gli esperti giuristi di Iusfarma, la giurisprudenza amministrativa ha manifestato una progressiva evoluzione: in modo inizialmente più pragmatico i giudici amministrativi si sono limitati a sentenziare la legittimità delle delibere impugnate escludendo l’obbligo di motivazione da parte del Comune. Le sentenze successive hanno invece visto un cambio di rotta con una sentenza del Tar Campania in base alla quale la disposizione «non appare consentire al Comune di prescinderne, se non con idonea motivazione, che si fondi pur sempre sui criteri indicati dal legislatore». Fino a una sentenza di imprescindibilità della motivazione, fulcro di una decisione del Tar Sicilia. L’adeguata istruttoria e una idonea motivazione, si conclude l’analisi degli esperti, sono, dunque, i presupposti da cui l’iniziativa comunale non può prescindere nel rispetto delle finalità stabilite dall’art. 2 cit. e dei principi generali della legge sul procedimento amministrativo (M.M.).
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