Politica e Sanità
08 Aprile 2013«Le nuove disposizioni non cambiano realmente il quadro». Questa frase, contenuta in una sentenza del Consiglio di Stato del 3 aprile scorso, con la quale è stata decisa una controversia relativa al trasferimento dei locali di una farmacia, è sufficiente secondo gli esperti giuristi di Iusfarma.it per concludere che l’istituto della pianta organica non viene abrogato per effetto della riforma Monti. «È vero, infatti, che sono state soppresse le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di un’autorità sovracomunale (da ultimo, la Regione o la Provincia, a seconda delle norme regionali). Tuttavia» spiegano gli esperti di Iusfarma «rimane invariato l’impianto generale della disciplina, a partire dal “numero chiuso” delle farmacie, pur se i criteri per la determinazione di tale numero sono alquanto modificati. Peraltro, il “numero chiuso” implica logicamente che la distribuzione degli esercizi sul territorio sia pianificata autoritativamente. E in effetti, il nuovo testo dell’art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dal d.l. n. 1/2012, dispone: "Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l''azienda sanitaria e l''Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un''equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell''esigenza di garantire l''accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate". Non più sedi ma zone, perciò, quantomeno per le farmacie di nuova istituzione, «ma stanti il contesto e la finalità dichiarata dalla legge, è ovvio che anche le farmacie preesistenti conservano il rapporto con le “sedi”, ossia “zone”, originariamente loro assegnate; e questo appunto dispone esplicitamente l’art. 13 del regolamento, che del resto esprime una implicazione naturale del sistema». Ecco perché, concludono gli esperti, «benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome».
Marco Malagutti
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