Politica e Sanità
12 Giugno 2013La sentenza del Tar Sicilia che annulla la deliberazione del Commissario straordinario del comune di Palermo del 23 aprile 2012, che istituisce 29 sedi in base a quanto disposto dal “Cresci Italia”, si aggiunge alle numerose sentenze intervenute nell’interpretazione della norma. «L’annullamento» scrive in un commento Maurizio Cini, vicepresidente di Utifar «si basa sul fatto che, secondo i ricorrenti, l’organo competente a stabilire l’istituzione e la localizzazione delle sedi doveva essere il Consiglio comunale e non il Commissario straordinario. La sentenza poi, giustamente, ricorda che la competenza in capo al Consiglio comunale deriva dalla drastica modifica della normativa in materia di farmacie che attribuisce, ora, i poteri di programmazione al comune, in luogo di quelli solamente consultivi quando l’istituzione delle sedi, con la revisione della pianta organica, spettava alle regioni. Questo pronunciamento si aggiunge così alla serie delle numerose altre sentenze concordanti con questa interpretazione, a fronte delle poche che sostengono la competenza della giunta comunale.
«Il fatto interessante però è che a Palermo il 23 aprile 2012 non vi era il Sindaco, non vi era la Giunta comunale e nemmeno il Consiglio comunale.
«Il Sindaco, Diego Cammarata si era, infatti, dimesso nel gennaio 2012 e pertanto, con la nomina del Commissario straordinario, i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale furono assunti da questo. Si noti inoltre che la delibera è datata 23 aprile e cioè il giorno precedente alla scadenza dei termini prevista dall’art. 11 del “Cresci Italia” che così recita al comma 2:
“Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
«I termini scadevano, infatti, il 24 aprile, essendo la legge entrata in vigore il 25 marzo 2012. Certamente un Consiglio comunale avrebbe più propriamente deliberato la localizzazione delle sedi, che la sentenza giudica, infatti, viziata da eccesso di potere per erroneità e insufficienza della motivazione, ma la circostanza della possibilità che alcuni comuni, e ce ne sono tanti, fossero commissariati non è certo passata per la mente di un governo frettoloso di colpire la “bieca lobby delle farmacie”.
«Nel caso di specie però mi sento di pronunciare la famosa frase lex, dura lex sed lex e laddove i poteri sono devoluti al Commissario straordinario e giusto che questo li eserciti. Sarà il Consiglio di stato o, meglio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana a dire l’ultima parola qualora il comune di Palermo intenda ricorrere contro la sentenza».
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