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Politica e Sanità

10 Luglio 2013

Cosmetici, nuove regole Ue più sicurezza per consumatori


Obbligo di indicare la data di durata di conservazione minima (Pao, period-after-opening) e garanzia di buone pratiche di fabbricazione e individuazione, all’interno dell’azienda produttrice di un responsabile della tracciabilità dei prodotti. Sono questi gli aspetti innovativi del regolamento europeo 1223/2009, in vigore dall’11 luglio, che rielabora le leggi passate e le numerose modifiche in ambito cosmetico, apportando alcuni importanti cambiamenti che dovrebbero garantire un livello elevato di tutela della salute. In particolare, dovranno esserci maggiori informazioni sulla durata del prodotto, definite dalla data di durata di conservazione minima (Pao, period-after-opening) dei prodotti accompagnata dal simbolo di una clessidra. Inoltre, le aziende sono tenute all''obbligo della tracciabilità dell''intera filiera produttiva e distributiva di ogni singolo prodotto attraverso il numero di lotto, come già avviene nel campo alimentare e farmaceutico. Dovranno, infine, garantire le buone pratiche di fabbricazione e identificare una persona responsabile della tracciabilità dei prodotti. Obblighi di legge più rigidi anche per il “safety report”, il dossier di sicurezza che ogni produttore deve produrre per ogni singolo prodotto, a disposizione delle autorità. Novità anche in etichetta: la presenza di nano materiali tra gli ingredienti dovrà essere chiaramente indicata nella lista degli ingredienti segnalata con la dicitura “Nano” ben in evidenza. Il regolamento precisa la definizione di nanomateriali, intesi come «ogni materiale avente una o più dimensioni di misura da 1 a 10 nanometri». Su questi composti, si legge nelle considerazioni del regolamento, «attualmente vi sono informazioni inadeguate sui rischi associati». La Commissione dovrebbe in seguito rivedere le disposizioni di legge su tali composti che già si trovano nei pigmenti, nelle emulsioni e, soprattutto, nei prodotti solari. I cambiamenti apportati sono stati decisi per agevolare le autorità di vigilanza del mercato e per facilitare i controlli da parte delle autorità competenti nei casi di reazioni avverse.

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