Politica e Sanità
12 Luglio 2013Una sentenza importante perché afferma che “il legislatore è chiamato anche a considerare l’interesse economico degli esercenti, fondato sulla disponibilità di un bacino d’utenza adeguato e il contingentamento delle farmacie costituisce il non irragionevole strumento adottato per garantire tale interesse”. Lo sottolinea il sito Iusfarma.it, analizzando la sentenza con la quale il Tar della Liguria ha accolto il ricorso di alcuni titolari genovesi contro l’inserimento di 4 sedi farmaceutiche che il Comune e la Regione hanno inserito nella pianta organica della città nell’ambito del concorso straordinario. «La sentenza» sottolineano i giuristi «afferma il principio che i parametri numerici “hanno un valore assoluto che opera anche verso l’alto, conseguentemente condizionando l’apertura delle stesse farmacie già previste dalla pianta organica, poiché l’eccessiva proliferazione degli esercizi farmaceutici, oltre la dimensione definita ottimale dal legislatore, si tradurrebbe in una compromissione delle esigenze e degli interessi presidiati dalla disciplina di settore”». Non manca qualche perplessità, peraltro, per il fatto che «il Tar Liguria abbia configurato un obbligo della Regione di valutare la sopravvenuta soprannumerarietà delle farmacie e di evitarne l’inserimento a concorso anche prima della loro soppressione da parte del Comune in sede di revisione della pianta organica» visto che, sottolinea Iusfarma «la Regione ha l’obbligo di inserire a concorso straordinario le farmacie comunque vacanti». Quello che è indiscutibile, si conclude l’analisi «è l’obbligo della Amministrazione competente, che non è difficile rintracciare nel Comune ora investito della revisione delle piante organiche delle farmacie, di provvedere alla soppressione delle sedi farmaceutiche vacanti divenute soprannumerarie; le prime esperienze professionali al riguardo sono nel senso di un’accanita resi
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