Politica e Sanità
01 Agosto 2013Il titolare dell'Aic di un farmaco in commercio è obbligato per legge a fornire entro 48 ore, su richiesta delle farmacie, territoriali e ospedaliere, il medicinale non reperibile nella rete di distribuzione regionale. È quanto l'Aifa ha ricordato alle aziende farmaceutiche con una lettera di richiamo, inviata a metà di luglio, in cui vengono sottolineate le disposizioni previste dall'art. 105 del D.L.vo 24 aprile 2006 , n. 219: l'obbligo da parte di titolari di Aic e di produttori di assicurare «nei limiti della loro responsabilità, forniture appropriate e continue» alle farmacie e l'obbligo a soddisfare entro due giorni la richiesta di un farmaco non reperibile nella filiera di distribuzione regionale. Il mancato rispetto della norma prevede sanzioni amministrative che vanno dai 3.000 ai 18.000 euro. L'invio della lettera di richiamo, e una successiva interrogazione parlamentare sul tema da parte di una senatrice veneta della Lega Nord al ministro Lorenzin, sono stati accolti con soddisfazione e segnalati da Federfarma Veneto che da tempo, insieme ad altre rappresentanze regionali e provinciali dei titolari, protesta per il fenomeno della carenza dei farmaci sul territorio. Marco Bacchini, portavoce titolati in Veneto afferma di essere «soddisfatto che le autorità competenti e anche la politica si adoperino affinché questa drammatica situazione trovi finalmente una soluzione». E aggiunge: «I pazienti devono potere uscire dalla farmacia con il farmaco prescritto dal medico e se l'eventuale attesa per legge non deve superare le 48ore, che sia finalmente rispettata. In questi anni i farmacisti hanno vissuto e ancora oggi purtroppo vivono, insieme ai propri utenti, situazioni di alta tensione e di grave imbarazzo perché spesso è stata attribuita proprio alla farmacia la "colpa" della irreperibilità del farmaco. Auspichiamo che il ministro riesca a risolvere la situazione nel più breve tempo possibile».
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