Politica e Sanità
30 Agosto 2013Non accenna a trovare una soluzione definitiva e condivisa la questione dei confini territoriali delle farmacie. In particolare, come si evidenzia dall’aggiornamento che segue, a firma di Maurizio Cini vicepresidente di Utifar, capita che le misure messe in atto dalle amministrazioni locali risultino poi disomogenee su base nazionale. Inoltre, nell’incertezza su a chi spetti decidere in merito all’istituzione di nuove sedi salvaguardando il bacino d’utenza e i diritti di spostamento degli esercizi esistenti, c’è chi recupera la Pianta organica e la normativa precedente. Occorre un giudizio che metta fine almeno alla conflitto di responsabilità tra Regioni e Comuni.
Qualche settimana fa avevo denunciato la situazione creatasi con la riforma attuata dal decreto “Cresci Italia”, riguardo l’assenza di certezze su quale sia, attualmente, l’autorità competente a modificare la delimitazione delle sedi farmaceutiche esistenti. Perché delle circa 17000 farmacie italiane solo alcune hanno avuto i confini “intaccati” dalle nuove sedi che i comuni hanno istituito per adeguare il numero al nuovo quorum di 3300 abitanti. Soprattutto nelle zone poco abitate, generalmente montagnose, gli spostamenti della popolazione verso nuovi insediamenti impongono trasferimenti di locali anche oltre i confini stabiliti dall’ultima revisione della pianta organica. Alcuni Tar hanno poi affermato la validità di una programmazione territoriale delle farmacie sul territorio che, comunque la si voglia intendere, riporta al concetto di sede e di pianta organica. Vari comuni infatti hanno individuato le nuove sedi proprio con i medesimi criteri delle piante organiche, cioè mediante riferimenti topografici precisi tramite i quali è possibile disegnare un perimetro per ogni sede: le vecchie, ridimensionate, e le nuove. Altri hanno invece seguito l’interpretazione di un parere dell’Ufficio legislativo del Ministero della salute, che oggi può essere considerato superato dalla giurisprudenza, che suggerisce delimitazioni più generiche, con riferimento a località o semplicemente strade, senza adottare una perimetrazione precisa. A livello nazionale rimane quindi da chiarire con certezza chi possa modificare i confini delle sedi, dal momento che la giurisprudenza amministrativa è concorde che gli spostamenti di locali debbono avvenire entro i confini della propria circoscrizione nel rispetto sia della previsione residua di cui al comma 4 dell’art. 1 della legge 475/68 che della distanza minima di 200 metri. Nonostante la legge attuale non preveda più la revisione periodica delle piante organiche, la regione Abruzzo ha però revisionato alcune piante organiche per l’anno 2010 e 2012 istituendo sedi ex art. 104 Tuls (oggi definite anche come “soprannumerarie”) e dispensari farmaceutici in aperto contrasto con la disciplina vigente. Sono allora i comuni o le regioni legittimate a modificare le vecchie piante organiche? Quello che però rasenta l’assurdo è il provvedimento con il quale, sempre in Abruzzo, il comune di Alba Adriatica ha applicato la riforma istituendo due nuove sedi farmaceutiche in aggiunta alle due esistenti. Scegliendo quindi di avvalersi (con delibera di giunta comunale da ritenersi potenzialmente illegittima in quanto molti Tar hanno individuato nel consiglio comunale l’organo competente) della facoltà di utilizzare i resti (la quarta sede comportava infatti una scelta discrezionale) ha così diviso il territorio comunale: le due sedi esistenti sono state “confinate” in una zona promiscua definita “zona A” per poi delimitare puntualmente, secondo le classiche procedure di pianta organica, le due nuove sedi definite sede n. 3 e sede n. 4. Ora, se uno dei due titolari delle sedi esistenti volesse trasferire i locali, quale limite dovrebbe rispettare all’interno della “zona A”, anche e soprattutto a seguito di una recentissima delibera della giunta regionale che ricorda proprio l’obbligo del rispetto dei confini della propria sede? L’esempio riportato vuole solamente sottolineare la necessità di un provvedimento legislativo urgente per rimettere ordine nel sistema, prima che la miriade di ricorsi giungano all’ultimo grado di giudizio amministrativo. Si confidi quindi in un giurisprudenza del Consiglio di stato, ponderata e tale da riportare ordine almeno nelle seguenti questioni: modifica dei confini delle sedi esistenti, unicità delle circoscrizioni, competenza dell’organo comunale. E sempre in attesa del giudizio della Consulta sulla costituzionalità di varie parti della legge.
Maurizio Cini
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