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Politica e Sanità

13 Settembre 2013

Sentenza siero antivipera: precisazione giuridica


In relazione all’articolo dal titolo “Manca un medicinale obbligatorio per legge: sospesa la farmacia”, pubblicato lo scorso 10 settembre su questa rivista, appare utile precisare, come richiesto da alcuni lettori, che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4367 del 02.09.2013 il cui testo integrale era ed è consultabile dal link in calce all’articolo medesimo, definisce una vicenda risalente al 1994, allorquando era previsto che le farmacie dovessero essere dotate di siero antiofidico.
Come è noto, il cosiddetto “siero antivipera” ormai da tempo non appare più tra le sostanze che devono essere presenti nella struttura. Già nel 2003, su decisione del Ministero della Salute, il prodotto veniva classificato come farmaco ospedaliero con somministrazione riservata agli ospedali.
L’art. 123 del R.D. n. 1265/1934 stabilisce, tra l’altro, che «il titolare della farmacia deve curare: a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale».
In realtà il punto centrale della sentenza, da cui la breve annotazione del 10 settembre, è il principio giuridico sottolineato dal Supremo giudice amministravo per cui è sanzionabile la mancata dotazione delle specialità medicinali obbligatorie secondo la disciplina temporalmente vigente e la relativa elencazione formale ed ufficiale.
Nel caso specifico oggetto del giudizio da cui la pronuncia del Consiglio di Stato, la mancanza di una sostanza medicinale, il «siero immune antivipera», allora obbligatoria, non è stata ritenuta giustificabile sul piano soggettivo dalla semplice difficoltà di reperimento.
Come si è già osservato nella richiamata nota del 10 settembre, il farmacista che sia a conoscenza di una tale difficoltà, deve organizzarsi per tempo, in modo tale da far fronte ad essa laddove sia prevedibile e prevenibile con l’ordinaria diligenza, senza appunto poter addurre a giustificazione temporanee carenze nella rete distributiva del prodotto. Soltanto un fatto eccezionale, con il carattere dell’imprevedibilità ed integrante i requisiti del caso fortuito, potrebbe determinare l’assenza di colpa in capo al responsabile.

[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]

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