Politica e Sanità
30 Ottobre 2013Dopo alcuni mesi dall’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il disegno di legge su vari temi in materia di sanità per iniziativa del ministro Lorenzin, ora sembra riprendere l’iter per la sua approvazione. Manca ancora il parere della Conferenza Stato-Regioni e poi l’iter inizierà nelle commissioni parlamentari. Gli argomenti sono molti e alcuni toccano da vicino gli ordini delle professioni sanitarie, in particolare i consigli direttivi, e le farmacie, sul fronte della farmacia dei servizi, e del pensionamento dei titolari di farmacia. A illustrarli nel merito, a Farmacista33, è un commento di Maurizio Cini, vicepresidente di Utifar.
«Rilevanti sono le modifiche apportate al Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. Due mi sembrano gli aspetti degni di nota contenuti nel testo: la durata in carica dei consigli direttivi che passa da tre a quattro anni senza però che sia previsto un limite al numero dei mandati, come avviene ormai per ogni carica elettiva. Di grande rilevanza è poi la separazione della funzione inquirente da quella giudicante nell’ambito dei procedimenti disciplinari. Ora infatti il Consiglio direttivo svolge sia la funzione accusatoria che quella giudicante. È come se il Pubblico Ministero, nei procedimenti penali, emanasse la sentenza senza quella figura terza che è il giudice il quale deve decidere sulle tesi dell’accusa e della difesa.
La modifica poi all’art. 102 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, da tempo attesa, consentirà il superamento di quella arcaica convinzione che vorrebbe identificare la farmacia con il farmacista. In buona sostanza molti, anche ora, sostengono che nella farmacia non possano essere svolte altre professioni sanitarie in quanto intendono erroneamente per “esercizio della farmacia” non l’esercizio della professione di farmacista ma la responsabilità di una farmacia, come titolare o direttore. Il nuovo testo, se sarà approvato, fa invece giustizia a quanti si sono trovati a combattere con una visione superata della professione e della farmacia e questo potrà contribuire ulteriormente alla realizzazione della cosiddetta “Farmacia dei Servizi”. È infatti previsto l’esercizio legittimo in farmacia di tutte le professioni sanitarie con la sola esclusione di quelle che hanno potestà prescrittiva dei medicinali e cioè: medico-chirurgo, odontoiatra e medico-veterinario. È prevista inoltre la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a chi, avendo potestà prescrittiva, faccia qualsiasi convenzione con il titolare di farmacia per la partecipazione agli utili, lasciando impregiudicata la sanzione penale prevista per il reato di comparaggio.
Infine, una norma “correttiva” dell’art. 11 del decreto Cresci Italia, prevede che, in aggiunta alle ipotesi di sostituzione del direttore di cui all’art. 11 della legge 475/68, qualsiasi iscritto all’albo dell’ordine possa sostituirlo anche nel caso di superamento del limite di età introdotto con la recente novella legislativa. Purtroppo questa norma sancisce la disgiunzione della figura del direttore da quella del titolare che, saggiamente, fu introdotta da Giovanni Giolitti nel 1913 con una legge della quale quest’anno si celebra il centenario. La norma non produce alcun effetto pratico perché un direttore privo della disponibilità patrimoniale dell’azienda lascia, di fatto, ogni potere nelle mani del titolare che potrà continuare a “dirigere” la farmacia, lasciando così al “direttore” solo le responsabilità personali.
Mi auguro che, in sede di discussione, l’assurda pretesa della disgiunzione delle figure del titolare e del direttore venga superata con l’abrogazione del comma 17 dell’art. 11 del Cresci Italia».
Maurizio Cini
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