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Politica e Sanità

07 Gennaio 2014

Riordino professioni, titolarità e sperimentazione: al via discussione Ddl “omnibus”


Riordino delle professioni, esercizio in farmacia di professioni sanitarie diverse da quella di farmacista, sostituzione del titolare nella direzione, sperimentazione clinica dei medicinali, sicurezza alimentare e veterinaria. Questi alcuni dei temi affrontati dal disegno di legge “omnibus”, approvato il 26 luglio scorso e ora pronto per iniziare l’iter parlamentare, commentati per Farmacista33 da Maurizio Cini, vicepresidente Utifar.

«Dopo l’esame da parte della Conferenza Stato-Regioni, il disegno di legge già approvato dal Governo il 26 luglio dello scorso anno è stato modificato secondo le indicazioni della Conferenza e ora è pronto per iniziare l’iter parlamentare. Il titolo è piuttosto lungo ma vi si rinvengono argomenti inerenti la sperimentazione clinica dei medicinali, gli enti vigilati dal Ministero della salute, la sicurezza alimentare e veterinaria ed infine le disposizioni di riordino delle professioni sanitarie cui si aggiunge la modifica dell’art. 102 del Tuls e un “ritocco” al famigerato art. 11 del “decreto cresci Italia”.
Limitandoci alle norme che più da vicino toccano la professione di farmacista (riordino delle professioni sanitarie) e la farmacia, sembrano rilevanti le disposizioni che, aggiornando il testo della legge sugli ordini (decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 13.09.1946, n. 233), introducono le seguenti modifiche rispetto alla situazione attuale:

  1. Separazione, nell’esercizio della funzione disciplinare, dell’attività istruttoria da quella giudicante mediante l’istituzione di Uffici istruttori di Albo a livello regionale con il compito di valutare il comportamento dell’iscritto al fine di disporne il proscioglimento ovvero l’apertura del procedimento disciplinare.
  2. Aumento da tre a quattro anni della durata in carica dei consigli direttivi.
  3. Riorganizzazione delle Federazioni nazionali sulla base degli stessi principi che regolano l’attività degli Ordini. A tale proposito sembra di grande rilievo la previsione, da attuarsi mediante un decreto ministeriale, in materia di incompatibilità e limite dei mandati negli Organi federali e negli Ordini. Va allora auspicata una attenta riflessione circa le esistenti palesi incompatibilità tra le funzioni di componente del consiglio direttivo dell’Ordine o del Comitato centrale della Federazione e quella di rappresentante sindacale di una categoria all’interno della medesima professione. Sembra oltremodo auspicabile poi la fissazione di un limite al numero dei mandati per i quali il singolo componente può essere eletto, come già avviene in tutte le cariche pubbliche elettive.
  4. Altre disposizioni di dettaglio tra le quali la revisione delle sanzioni disciplinari previste. Il testo prosegue poi attribuendo la qualifica di “sanitaria” alla professione di biologo.

Tesa al definitivo superamento dei dubbi, tuttora impropriamente esistenti, circa la possibilità di esercizio, all’interno delle farmacie, di professioni sanitarie diverse da quella di farmacista, è la modifica dell’art. 102 del Tuls. Con il nuovo testo potranno esercitare (ma il dubbio è stato finora strumentalmente alimentato mettendo addirittura in discussione la possibilità di realizzazione della “farmacia dei servizi”) tutti i professionisti sanitari con la sola esclusione di quelli che hanno potestà prescrittiva dei medicinali (medico-chirurgo, odontoiatra, medico-veterinario).
Degno di nota, infine, il “ritocco indiretto” al comma 17 dell’art. 11 del “cresci Italia”. La norma proposta tende ad integrare le circostanze che consentono attualmente la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, o del socio, nella direzione. Tali circostanze sono infatti sempre di natura temporanea, come l’infermità, la gravidanza o le ferie. Ora si vorrebbe considerare “temporanea” anche quella costituita dal raggiunto limite dell’età pensionabile. Ci si deve pertanto chiedere se tale “temporaneità” debba cessare con la morte o la cessione della farmacia, eventi che non hanno certo il carattere della temporaneità prevedibile. Se si volesse così disgiungere la titolarità dalla direzione, proprio nell’anno in cui tale principio ha superato il secolo - legge 22 maggio 1913, n. 468 (legge Giolitti) – si farebbe un pessimo servizio alla farmacia tradizionale trasferendo su di un collaboratore, privo di capacità decisionale per mancanza di quella economica, le responsabilità professionali (civili, penali, amministrative e disciplinari), a tempo indeterminato. Si abbia invece il coraggio di proporre l’abrogazione “tout court” del comma 17, già di per sé viziato di incostituzionalità per la differenziazione tra farmacie urbane e rurali sussidiate!».

Maurizio Cini
Vicepresidente Utifar

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