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Politica e Sanità

21 Gennaio 2014

Gestione stupefacenti, Cini (Utifar): norma vanifica semplificazioni


Se la legge 38/2010 aveva tentato di semplificare le procedure operative contenute nella normativa sulle sostanze stupefacenti, una circolare ministeriale, ha riportato tutto allo statu quo introducendo attività della Asl e incorrendo così nelle note lungaggini burocratiche. Commenta così Maurizio Cini, (foto) vicepresidente Utifar le modalità secondo cui le farmacie aperte al pubblico debbono procedere ai fini della distruzione delle sostanze stupefacenti scadute o non più vendibili per qualsiasi ragione, ribadendo però l’invito a «attenersi scrupolosamente alla procedura».

«All’inizio dell’anno corrente, Federfarma ha diramato una circolare con la quale ricorda e riassume le modalità secondo cui le farmacie aperte al pubblico debbono procedere ai fini della distruzione delle sostanze scadute o non più vendibili per qualsiasi ragione.
Prima di tutto la circolare ricorda che le sostanze stupefacenti scadute debbono essere classificate come rifiuti e pertanto distrutte entro un anno dalla data in cui sono divenute tali e cioè dalla data di scadenza. E al fine di evitare qualsiasi contestazione si suggerisce quindi di attenersi scrupolosamente alla procedura.
Ma alcune considerazioni sono però d’obbligo.
La legge 15 marzo 2010, n. 38, nel tentativo di semplificare, tra l’altro, varie procedure operative contenute nella normativa sulle sostanze stupefacenti e psicotrope, ha introdotto nel D.P.R. 309/90 l’articolo 25-bis che testualmente recita al comma 2:
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall’azienda sanitaria locale ovvero da un''azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un''azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all’azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.
Quale era l’intenzione del legislatore? Sicuramente di porre rimedio all’inerzia di quasi tutte le Asl nel dare corso alle richieste delle farmacie che richiedono la distruzione. Ci sono farmacie infatti che, mai ispezionate anche da più di 10 anni (sic!) detengono sostanze stupefacenti scadute in quantità rilevante, nonostante ripetute richieste e solleciti alla propria Asl. A suo tempo, la lettura del comma 2 dell’art. 25-bis fece tirare un sospiro di sollievo alle farmacie che avrebbero così potuto rivolgersi direttamente ad un’azienda di smaltimento, la quale, una volta proceduto alla distruzione, con l’intervento delle forze di polizia come previsto dal comma 3 e con esse, ovviamente, concordata l’assistenza all’operazione, avrebbe redatto il verbale di distruzione. Troppo facile però, deve avere pensato qualche burocrate di Asl e, soprattutto, la procedura così semplificata rischiava di “scippare” alla pubblica amministrazione un altro po’ di potere.
Fatto sta che il ministro della Salute con circolare 24 maggio 2011 prot. 22707, ha riportato tutto allo statu quo introducendo la previsione, non contenuta nel comma 2 dell’art. 25-bis, della preventiva constatazione da parte della Asl della qualità e quantità degli stupefacenti da distruggere, incorrendo così, di nuovo, nelle note lungaggini burocratiche per la materiale distruzione delle sostanze.
In conclusione e a sostegno della critica alla procedura che, vanificando ogni intento di semplificazione ha riportato praticamente alla situazione precedente, si sintetizza quella che molto probabilmente era l’intenzione del legislatore: 1) i medicinali scaduti sono in carico nel registro; 2) l’azienda di smaltimento, previo accordo con le forze di polizia, ritira gli stupefacenti rilasciando un documento firmato e consegnando, se vogliamo in giornata, il verbale di distruzione sottoscritto dalle forze di polizia che hanno assistito alle operazioni; 3) il farmacista scarica dal registro le sostanze; 4) il farmacista trasmette alla Asl copia del verbale di distruzione che potrà, in occasione di visita ispettiva, essere confrontato con le annotazioni di scarico. Da chiedersi quindi dove, con una simile più semplice procedura, si sarebbe potuto perpetrare qualche abuso».

Maurizio Cini
Vicepresidente Utifar

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