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Politica e Sanità

27 Gennaio 2014

Detenzione di farmaci scaduti, Cini (Utifar): qualcosa si muove


L’art. 443 del codice penale punisce con la reclusione e la multa chi detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali “guasti o imperfetti”. La norma risale al 1930 e mai modificata o adattata alla radicalmente mutata legislazione in materia di medicinali. All’epoca in cui fu redatto il “codice Rocco” nel 1930 i medicinali prodotti industrialmente erano pochissimi e non riportavano alcuna data di scadenza.
Occorre attendere fino al 1983 perché una circolare del Ministero della sanità imponga alle industrie farmaceutiche di stabilire, ed apporre sulle confezioni delle “specialità medicinali”, una data di scadenza, assumendo inoltre una validità presunta di cinque anni dalla data di produzione per tutte le confezioni in commercio che ne erano prive.
In assenza di una norma specifica che sanzionasse la ben diversa ipotesi del medicinale scaduto, la giurisprudenza ha così dovuto ricorrere al reato di cui all’art. 443 c.p. che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni più la multa, pena che può essere ridotta fino ad un sesto nel caso che il reato sia stato commesso per colpa (art. 452 c.p.). È di immediata comprensione la fondamentale differenza tra la farmacia degli anni venti, cui si è ispirato l’estensore del codice penale, da quella dei giorni nostri.
Ebbene, ogni anno molte decine, ma mi sentirei di dire alcune centinaia, di titolari o direttori di farmacia vengono denunciati, processati e, salvo rarissimi casi, condannati sulla base di una norma che ha superato ormai gli ottanta anni.
Ciò è potuto avvenire per la cronica inerzia di chi avrebbe potuto proporre una sanzione amministrativa pecuniaria per la semplice detenzione, considerata la ben diversa pericolosità di un medicinale scaduto, magari anche da un solo giorno, da uno con composizione diversa dal dichiarato, avariato fino al punto da essere pericoloso o dosato diversamente da quanto prescritto o pattuito.
Senza entrare nella discussione sulla eventuale minore efficacia di un medicinale scaduto, piuttosto che la presunta e astratta pericolosità, giunge in questi giorni la notizia di un emendamento presentato da tre senatori (Caliendo, D’Ambrosio Lettieri e Mandelli) nel corso della discussione della conversione in legge del cosiddetto decreto “svuota carceri”. Finalmente qualcuno ha pensato di porre fine a questa inutile “mattanza” di farmacisti. L’emendamento però non è stato accolto ma, su iniziativa dei proponenti, è stato trasformato in ordine del giorno, e qui sta la rilevanza della notizia, accolto dal Governo. Cosa significa questo? Significa che, pur non venendo introdotto nella legge in discussione, il Governo è impegnato a valutare l’introduzione della depenalizzazione del reato in un prossimo provvedimento legislativo andando così a modificare l’art. 443 del codice penale ed il 123 del Tuls.
Personalmente non condivido in toto la formulazione dell’emendamento perché estende a tutti i soggetti la depenalizzazione della detenzione per il commercio dei medicinali scaduti, cioè anche nei confronti di chi ne accumuli ingenti quantità per fini criminali anziché rivolgersi ai soli operatori sanitari.
La norma, così come proposta, è però perfettibile anche al fine di far comprendere al Parlamento che la convinzione della effettiva pericolosità del medicinale scaduto è dettata puramente più da ragioni emotive che da un dato scientifico acquisito.
Nell’emendamento la condizione per l’applicazione della sanzione è inoltre condizionata all’effettivo stato di “guasto o imperfetto” quando sia stata superata la data apposta sulla confezione. Tale circostanza è praticamente impossibile da dimostrare e, di fatto, impedirebbe l’applicazione della sanzione. La questione è pertanto meritevole di approfondimento per una modifica condivisa, oltre che dell’art. 443 del codice penale, anche dell’art. 123 del Testo unico delle leggi sanitarie.
Auspicabile appare quindi un approfondimento per giungere ad un testo da approvare quanto prima ma deve essere riconosciuto il merito ai proponenti per avere infranto un vero e proprio tabù, come finora tale materia è stata considerata.

Maurizio Cini
Vicepresidente Utifar

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