Politica e Sanità
10 Febbraio 2014L’ordinanza del Tar Veneto, che ha bloccato l’istituzione di una nuova farmacia comunale in un centro commerciale nel comune di Venezia, mette ancora una volta in luce il problema di legittimità costituzionale delle norme che, dando al Comune i poteri in materia di pianta organica, mettono in evidenza il potenziale conflitto di interessi in capo all’ente. Commentano così gli avvocati di IusFarma, l’Osservatorio di diritto farmaceutico, quanto rilevato dal tribunale veneto nell’accogliere il ricorso presentato da alcuni titolari di farmacia.
Il Tar, spiegano gli avvocati, hanno ritenuto fondata l’argomentazione del ricorso dal momento che la procedura elaborata dalla Regione e l’istituzione della farmacia prevedevano, quale condizione per quest’ultima, l’inoltro alla Regione di una proposta comunale, nel senso che anziché determinarsi autonomamente, la Regione avrebbe dovuto decidere o meno l’istituzione della nuova farmacia in accoglimento o in rigetto della relativa proposta comunale. Gli avvocati ricordano, che il decreto Monti ha sì trasferito ai Comuni la competenza di individuare le zone dove collocare le nuove farmacie, ma ha riservato alle Regioni la competenza residua di istituire una farmacia in aree come, per esempio, stazioni ferroviarie, aeroporti e centri commerciali con restrizioni sulla superficie delle aree e sulla distanza da farmacie già esistenti, da offrire in prelazione ai Comuni. La norma (art. 1 bis legge n. 475/1968 inserito appunto dal decreto Monti), fanno notare gli esperti di IusFarma, prevede che le Regioni operino tali istituzioni, sentita l’Azienda sanitaria locale competente per territorio, senza menzionare il Comune. Il fatto che, come osservato dal Tar Veneto, «la norma non richieda né la proposta né il parere del Comune per l’istituzione di questo genere di sedi farmaceutiche, è del tutto logico e ampiamente significativo, proprio perché solo in questo modo si evita il conflitto di interessi di cui si è detto». Il rischio, infatti, è che si determini una «sorta di corto circuito» in quanto «il Comune può essere portato a valutare l’opportunità di proporre l’istituzione di una nuova sede farmaceutica non già in base all’interesse della popolazione al miglior servizio, bensì sulla scorta di una valutazione imprenditoriale in proprio». Con riferimento al caso specifico, concludono gli avvocati, «l’istituzione di una nuova farmacia all’interno di un centro commerciale sito nel Comune di Venezia era appunto avvenuta in accoglimento della proposta comunale di situare proprio in quel luogo un nuovo esercizio farmaceutico» e dichiarano: «Chi, come noi, ha sempre denunciato l’uso distorto del diritto di prelazione assegnato ai comuni, quasi sempre finalizzato a fare cassa piuttosto che a soddisfare gli interessi dei cittadini, non può che salutare con favore l’orientamento coerente del Tar Veneto».
Simona Zazzetta
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