Politica e Sanità
14 Marzo 2014È una frase all’interno di una sentenza del Consiglio di Stato, sulla localizzazione di nuove sedi farmaceutiche, quasi una lettura tra le righe – mentre l’oggetto vero e proprio è altro -, ma che fa suonare un campanello di allarme e fa chiedere, a chi vive queste decisioni sulla sua pelle, se sarà questa una possibile interpretazione nel caso in cui il Consiglio dovesse essere investito della questione. La frase riguarda il fatto che «l’indicazione» che «l''aumento del numero delle farmacia risponda anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite» non è «tassativa né esclusiva» e la sentenza in cui la si trova è quella della III Sezione del Consiglio di Stato (n. 915) del 25 febbraio - in cui è stato respinto il ricorso di un titolare di farmacia di Andria che ha contestato la localizzazione di una delle nuove sedi farmaceutiche nell’ambito del territorio di pertinenza della sua farmacia, proponendo invece una località decentrata priva di servizio farmaceutico. «Un’interpretazione tra le righe» risponde a Farmacista33 Stefano Carlo Ribolzi, avvocato esperto in diritto farmaceutico «in una sentenza in cui però l’oggetto del contendere è un altro e riguarda soprattutto la necessità o meno del comune di richiedere un’ulteriore parere a Asl e Ordine nel caso in cui al progetto presentato sia apportata una modifica: l’interpretazione non è quindi vincolante e non dovrebbe creare un precedente». Tra le righe, comunque, sembra formarsi «un parere nuovo a un concetto che sembrava assodato», continua Ribolzi: «il criterio cioè secondo cui per l’indicazione della zona in cui aprire nuove sedi occorra anche garantire il servizio farmaceutico a chi vive in aree scarsamente abitate» sembra che «possa essere considerato come meno vincolante», in nome di un «maggior interesse della popolazione». Come se, il «miglior servizio alla popolazione residente non necessariamente rispecchi il garantire il servizio anche in zone disagiate». Ma attenzione a non correre troppo: «innanzitutto la sentenza non si è espressa su questo principio», che quindi non è stato analizzato e sviluppato, «e in ogni caso è l’espressione di un collegio del consiglio di stato, che non è detto venga confermato da un altro collegio. Se c’è il dubbio che, nel caso il Consiglio di stato venisse chiamato a esprimersi su questo punto, il parere possa essere quello, va detto che non è scontato». Il punto viene richiamato anche da un articolo pubblicato dall’Osservatorio Iusfarma che mette in luce come la novità della sentenza in questione «sia data dal fatto che il Consiglio di Stato in questa decisione ha vieppiù calcato la mano aggiungendo al tradizionale riferimento alla necessità che il provvedimento manifesti un’evidente irrazionalità per essere annullato anche questa ulteriore considerazione». Quello che è certo è che la sentenza è un’ulteriore conferma dell’attuale «orientamento giurisprudenziale che, pur non negando in linea di principio la sindacabilità da parte del giudice amministrativo delle scelte ubicative dell’Amministrazione, le giudica tuttavia censurabili solo quando si mostrino palesemente irrazionali, valendo altrimenti il principio della discrezionalità delle scelte dell’Autorità sanitaria». In sostanza, continua Iusfarma, «il problema che si sta manifestando in questo genere di decisioni è costituito dal fatto che questo atteggiamento assai rigoroso del Consiglio di Stato si salda con una sempre più evidente “dequotazione” della motivazione ritenuta sufficiente a rendere legittimo il provvedimento amministrativo, sino a considerare legittimi provvedimenti del tutto privi di riconoscibile motivazione. In realtà, proprio la discrezionalità della localizzazione delle nuove farmacie affermata dal Consiglio di Stato dovrebbe essere controbilanciata dal carattere esauriente della motivazione del relativo provvedimento perché, diversamente, accade ciò che in effetti è possibile verificare con sempre maggiore frequenza e cioè che l’Amministrazione fa semplicemente ciò che vuole senza dar conto delle proprie scelte il che, a ben vedere, suona come un de profundis per il diritto amministrativo e, nel caso specifico, per i titolari di farmacia che, a questo riguardo, vogliano far valere le loro ragioni».
Francesca Giani
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