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Politica e Sanità

14 Marzo 2014

Decreto su stupefacenti, esperto: si va verso la soluzione


Il Consiglio dei ministri svoltosi venerdì ha approvato il decreto «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale». Il testo dovrebbe ripristinare le tabelle e, secondo Maurizio Cini docente dell’Università di Bologna, migliorare l’impianto normativo e correggere alcune imprecisioni.

Come riferito alcuni giorni orsono, a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 32/2014 e pubblicata sulla G.u. del 5 marzo scorso, risultano disapplicate alcune delle norme della cosiddetta legge Fini-Giovanardi che nel 2006 aveva determinato il rifacimento della disciplina amministrativa degli stupefacenti, cui erano seguiti diversi aggiornamenti delle tabelle I e II con l’inserimento di nuove sostanze rilevanti al fine della repressione degli abusi.
La decadenza delle norme incostituzionali è operante dallo scorso 6 marzo ma il ministero della Salute ha immediatamente provveduto a predisporre il testo di un decreto legge che il ministro Lorenzin ha correttamente indicato come di interesse sanitario e interessante i soli aspetti amministrativi della gestione delle sostanze stupefacenti con particolare riguardo al loro uso terapeutico. Il ministro, nella conferenza stampa del 14 marzo seguita al Consiglio dei ministri, ha infatti precisato che gli aspetti sanzionatori penali saranno oggetto di discussione parlamentare in sede di conversione in legge. Dal punto di vista tecnico, a quanto si è appreso, il decreto legge dovrebbe ripristinare la vigenza delle tabelle in modo articolato senza interferire con le decisioni della consulta ma ripristinando le norme tecniche ed i limiti di impego di una serie di sostanze inserite o trasferite dalla tabella II alla I.
Tra le norme da reintrodurre vi è anche quella sui tempi di conservazione del registro stupefacenti e le semplificazioni per l’uso terapeutico degli oppioidi nella terapia del dolore.
Il decreto legge, ma molto più probabilmente la legge di conversione, permetteranno inoltre di migliorare l’impianto normativo e correggere alcune imprecisioni introdotte con le modifiche di cui alla legge 38/2010 sulla terapia del dolore. Per esempio, il comma 6-bis, ultimo periodo, dell’art. 45 che, a proposito dei medicinali di cui alla sez. D, così recita: “il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell''ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira”.
È evidente, infatti, che la precisazione “a partire dal giorno dell''ultima registrazione” non tiene conto del fatto che tutti i medicinali della sezione D non sono soggetti a registrazione di entrata e uscita.

Prof. Maurizio Cini
Università di Bologna

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