Politica e Sanità
22 Aprile 2014Il Tar Lombardia, a cui si sono rivolti vari farmacisti di Lodi per impugnare il trasferimento della farmacia comunale all''interno dell’Ospedale Civile di Lodi, ha respinto l’istanza cautelare ravvisando profili di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti. È quanto segnala Stefano Ribolzi, avvocato esperto di diritto farmaceutico di Milano e legale dei ricorrenti che ricorda che i farmacisti titolari ricorrenti congiuntamente con Federfarma Milano, Lodi e Monza «lamentano che il trasferimento della farmacia comunale all''interno dell''ospedale di Lodi ove si trovano diversi ambulatori medici, non incontri le reali esigenze della popolazione residente». Inoltre, si appellano a una norma che prevede che ambulatori medici e farmacie siano separati, mentre, come chiarisce il legale «gli ambulatori medici insistono sullo stesso piano ove si situa la farmacia comunale e l''ingresso principale è unico per tutti gli esercizi in quanto ingresso centrale dell''ospedale civile». Da qui la decisione di fare ricorso al Tar Lombardia che però, con un’ordinanza, ha respinto l’istanza cautelare e ipotizzato l’inammissibilità dei ricorrenti ad agire, ma sottolinea Ribolzi, «il Consiglio di Stato con sentenza n. 1653/2013 (sez. III), depositata il 25.3.2013, ha recentemente chiarito che “tutti i titolari di sedi farmaceutiche hanno interesse alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici”. La sentenza» prosegue «ha chiarito che il singolo farmacista ha interesse a contrastare la nuova localizzazione della farmacia o a ottenere che essa avvenga nel rigoroso rispetto della normativa che ne disciplina il procedimento; tale interesse sorge e si attualizza allorché l’organo competente adotta la relativa deliberazione». E conclude: «I ricorrenti dovranno ora decidere se presentare istanza di prelievo per discutere quanto prima nel merito le censure sollevate nel ricorso».
Simona Zazzetta
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