Politica e Sanità
06 Giugno 2014La legge, prevedendo il riassorbimento delle farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza nel numero complessivo stabilito in base al parametro della popolazione, non ha affatto distinto tra rurali e urbane, con la conseguenza che il principio si applica a entrambe le tipologie, contrariamente all’orientamento giurisprudenziale fino a oggi prevalente secondo il quale il riassorbimento può riguardare solo le urbane. E la conseguenza è che tutte le farmacie già aperte con il criterio della distanza dovranno essere computate nella proporzione di legge con la popolazione residente e non escluse per consentire la istituzione di un’altra sede. Il principio è emerso nella sentenza del Consiglio di stato n. 2851 depositata il 4 giugno ed è al centro di una riflessione dell’Osservatorio Iusfarma. La sentenza, spiega Iusfarma, sancisce «con chiarezza che il riassorbimento riguarda anche le farmacie rurali e non soltanto quelle urbane» in contrasto «con un sino a oggi prevalente orientamento giurisprudenziale» che si basava sull’assunto che «le rurali, essendo state istituite a presidio di zone isolate, non dovrebbero essere riassorbite in quanto ciò potrebbe preludere al loro trasferimento con la conseguenza di sguarnire il territorio di servizio farmaceutico». La distinzione tra farmacie rurali e farmacie urbane in merito al riassorbimento risulta quindi «completamente ignota alla legge e, per di più, del tutto irrazionale poiché, come ammette lo stesso Consiglio di stato, tutte o quasi le farmacie aperte in base al criterio della distanza sono rurali, conclusione che rende evidente come escluderle dal riassorbimento significherebbe negare qualsiasi operatività a tale istituto giuridico». La conseguenza diretta è che «tutte le farmacie già aperte con il criterio della distanza dovranno essere computate nella proporzione di legge con la popolazione residente e non già escluse per consentire la istituzione di un’altra farmacia». Con la sentenza, conclude Iusfarma, «si è chiarito un equivoco che durava da troppo tempo, alimentato da un “favor” alla istituzione di farmacie nel maggior numero possibile che spesso il giudice amministrativo ha coltivato nell’illusione, pur smentita dalla osservazione della realtà, che più esercizi significassero miglior servizio».
Francesca Giani
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