Politica e Sanità
01 Luglio 2014L'interpretazione del Decreto Abruzzo, secondo la quale la trattenuta dell'1,4% si calcola sul netto e non sul lordo, si dirette l'orientamento giurisprudenziale prevalente come conferma un'altra ordinanza, questa volta del Tribunale ordinario di Monza, che condanna la Asl, «a rimborsare a ciascuna delle parti attrici le somme indicate in ricorso» e «indebitamente trattenute». Secondo il giudice, infatti, «l'iva è del tutto irrilevante ai fini dello sconto praticato dalle farmacie, il quale opera sul netto e non sull'iva e quindi è logico che, anche nei rapporti interni, la trattenuta, che deve essere rapportata allo sconto, sia considerata sul netto e non sul lordo». Secondo Stefano Carlo Ribolzi, avvocato coinvolto nei ricorsi in Lombardia, che, a Lecco e a Cremona, hanno confermato l'errore di calcolo e obbligato le Asl a rimborsare le farmacie della differenza, si tratta, appunto, di un «orientamento giurisprudenziale prevalente, ma non definitivo a seguito degli appelli presentati dalle Asl verso i positivi pronunciamenti, fatta salva l'ordinanza di Lecco divenuta giudicato». E chiarisce: «Le farmacie insistono in sede civile nella richiesta alle Asl di restituzione delle differenze economiche maturate partendo da una base imponibile di calcolo diversa rispetto a quella praticata dalle Asl nei prelievi: non al lordo ma al netto dell'Iva e degli sconti già effettuati al Ssn. Essendo le somme demandate, il frutto di una mera differenza aritmetica è discutibile che le Asl possano contestarle in sede di opposizione, tanto più se si considera che le stesse Asl accettarono le somme di denaro originariamente versate (al lordo dell'Iva e degli sconti) dalle farmacie senza contestarle. Questa» conclude il legale «è la tipica vicenda italiana in cui quando non è il contribuente a sbagliare ma lo Stato (secondo la menzionata giurisprudenza), quest'ultimo latita nella spontanea restituzione del maltolto».
Simona Zazzetta
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