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Politica e Sanità

22 Agosto 2014

Tar Brescia, sì al trust per passaggio generazionale in farmacia


Il trust, strumento proveniente dalla tradizione giuridica anglosassone, è compatibile con il diritto farmaceutico italiano, non confligge con la norma che impone di non dissociare la titolarità della farmacia e l'esercizio dell'impresa dalla proprietà piena dell'azienda e garantisce pienamente il perseguimento delle finalità d'interesse pubblico tutelate. Lo ha stabilito, secondo quanto riportato dagli avvocati di Iusfarma, il Tar di Brescia in una sentenza depositata nei giorni scorsi, «il primo precedente in materia», secondo gli esperti in materia, e che «sembra destinata a costituire anche un punto di riferimento per le analisi successive, aprendo altresì scenari contrattuali nuovi e interessanti». Il trust, spiegano gli avvocati è «tra gli strumenti meno usati nella prassi» e per svariati motivi «si è talvolta dubitato della possibilità di utilizzarlo per il passaggio generazionale della farmacia o per affrontare le questioni di successione ereditaria», in particolare «se l'erede non è ancora farmacista idoneo o addirittura si tratta di un minore». L'istituto del trust, come ricordato dai giudici nella pronuncia, regola il rapporto giuridico tra un soggetto (disponente) che trasferisce a un altro soggetto (trustee) beni o diritti, con l'obbligo di amministrarli nell'interesse del disponente (beneficiario) e, alla scadenza del trust, il fondo in trust va trasferito al beneficiario. «È pacifico» scrivono i giudici «che il trustee ha la titolarità dei beni costituiti in trust e ha l'obbligo di amministrarli in conformità delle istruzioni dettate dal disponente e degli eventuali limiti contenuti nell'atto istitutivo di trust». Il Tar ha quindi affermato che «il trust ha la finalità di destinare il patrimonio rappresentato dalla farmacia a beneficio esclusivo degli eredi, i quali non hanno ancora conseguito il titolo di farmacista e quindi non possono svolgere la relativa attività». I giudici concludono la sentenza affermando che «il trasferimento della proprietà al trustee integra il rispetto delle condizioni di legge, in forza del seguente ragionamento logico: la norma prescrive il trasferimento in proprietà a un soggetto legittimato al subentro, in quanto farmacista e ammette che, successivamente, tale proprietà possa essere nuovamente trasferita, purché rispettando la condizione che ciò avvenga a favore di un farmacista qualificato. Il caso del trasferimento della proprietà a un trustee comporta che tale successione sia già programmata, in quanto alla scadenza del termine del trust la proprietà dovrà essere necessariamente trasferita o ai beneficiari, se titolati, oppure ad un terzo, da individuarsi da parte del disponente entro il termine di legge di sei mesi. In tutti i casi e in tutti i momenti sono sempre garantiti sia la coincidenza tra proprietà e gestione, che la qualifica di farmacista del proprietario». E aggiungono che il fatto che la farmacia, la cui proprietà è trasferita al trustee, non entri nel patrimonio di quest'ultimo non sia un problema, anzi, «al contrario ciò pare fornire maggiore garanzia al sistema sanitario, in quanto la farmacia e i suoi beni non potranno essere aggrediti dai creditori personali del trustee, diversamente da quanto accade in situazioni di ordinaria titolarità». Una conclusione, secondo Iusfarma, «del tutto coerente con le regole del diritto farmaceutico, anche alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Ue».

Simona Zazzetta

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