Privacy, da avvocato vademecum su riservatezza per ricette in farmacia
Il medico di famiglia non può decidere da solo di inviare il paziente nella tale farmacia per fargli ritirare le ricette cartacee che gli ha prescritto. Dev'essere invece l'assistito ad autorizzarlo con una richiesta esplicita. La nota del Garante della Privacy al sindacato Fimmg che consente di lasciare al farmacista le ricette purché in busta chiusa va accordata con il Codice deontologico dei farmacisti che all'articolo 15 impone il divieto di accaparramento. Dopo la nota dell'Authority del 14 novembre - che ammetteva la possibilità di lasciare in farmacia le ricette del Mmg purché in busta chiusa - prese di posizione di avvocati e farmacisti hanno ribadito come il transito della ricetta cartacea da studio a farmacia vada richiesto sempre dal paziente. Per questo, come sottolinea l'avvocato Paola Ferrari, tra i principali esperti di privacy in sanità nel suo "tutorial" online "Riservatezza e marketing in farmacia", «è necessario ricordare che la consegna al farmacista di documentazione del singolo paziente va preceduta da esplicita richiesta dello stesso. Il paziente potrà delegare il collaboratore del farmacista a ritirare la ricetta dal medico curante in qualità di persona di fiducia, e a prenotare di conseguenza la medicina. Questo fino a revoca della delega, in quanto Non è necessario raccogliere la delega ogni volta, ad ogni prescrizione. Il medico di famiglia a sua volta consegnerà al delegato del farmacista le ricette in busta chiusa e così quello le ritirerà». Il passaggio diretto delle prescrizioni cartacee dallo studio alla farmacia comunque non dev'essere la regola, come sottolinea una nota diramata da Federfarma. Per il sindacato, «la pratica di recapitare le ricette del medico di medicina generale direttamente in farmacia dovrebbe essere circoscritta a quei casi in cui il paziente è obiettivamente impossibilitato a recarsi di persona in ambulatorio». Ma Federfarma va oltre e sottolinea il diritto del cittadino di scegliersi liberamente la farmacia cui rivolgersi sancito all'articolo15 della legge 475/1968: «Le indicazioni del Garante non autorizzano il medico a decidere di propria volontà se e a quale farmacia recapitare le ricette di un paziente».
Mauro Miserendino
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