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25 Marzo 2020

Covid-19, Cdm 24 marzo: in decreto misure restrittive che si potranno adottare fino al termine dell’emergenza


Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che raccoglie le misure che si potranno adottare anche più volte fino al termine dello stato di emergenza

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che raccoglie le misure che si potranno adottare "su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati della durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020".
L'applicazione delle misure potrà essere "modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente". Lo rende noto il sito del Governo
Si tratta, quindi, di un elenco di regole e limitazioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che il governo potrà adottare fino alla fine dell'emergenza, con provvedimenti da rinnovare mese per mese e che le Regioni potranno anche inasprire, ma solo negli ambiti di loro competenza. Il governo dà così copertura normativa a tutti i divieti introdotti finora con i Dpcm e delimita il campo d'azione proprio e dei governatori, facendo salve le ordinanze locali per altri 10 giorni. E specifica anche le procedure per l'adozione di tali misure, e le sanzioni e la punibilità dell'inosservanza delle norme.

Le misure che ci possono adottare e inasprire

Tra le misure adottabili rientrano:
• la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
• la sospensione dell'attività, la limitazione dell'ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
• la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
• la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
• la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
• la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
• la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
• la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
• la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo; • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
• l'obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Procedure per adottare le misure e le sanzioni per chi non le rispetta

Il decreto prevede che le misure siano introdotte con "uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale".
Inoltre, "per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza. Le ordinanze ancora vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni".
Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

TAG: PIANO D'EMERGENZA, GRANDI EMERGENZE, CORONAVIRUS, COVID-19, SARS-COV-2, DPCM DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI

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