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Politica e Sanità

17 Giugno 2019

Cessione farmaco veterinario, Anmvi chiarisce su legittimità, tracciabilità e fisco


La cessione del farmaco veterinario non è un atto di vendita, ma una prestazione accessoria. I veterinari chiarisco su legittimità e tracciabilità dei farmaci consegnati in ambulatorio

Riceviamo e pubblichiamo la posizione dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (Anmvi) in merito al tema cessione del farmaco veterinario, oggetto di un dibattito aperto nella categoria e di un articolo pubblicato dalla nostra testata (cfr. Farmacista33 15 giugno).

"La cessione del farmaco veterinario, da parte del Medico Veterinario al proprietario dell'animale da compagnia sotto le sue cure, è stata disciplinata dal Ministero della Salute nel 2001. Per effetto dei successivi adeguamenti al Codice Comunitario dei Medicinali Veterinari, la suddetta disciplina è oggi normata all'articolo 84 del vigente Decreto Legislativo 193/2006, modificato nel 2012 dalla Legge 8 novembre 2012, n.189 (cd Legge Balduzzi). Cinque anni dopo, la legge 20 novembre 2017, n. 167 (Ricetta Elettronica Veterinaria- REV) non ha modificato il suddetto articolo 84.

Ne consegue che il Medico Veterinario può cedere al cliente/proprietario di animali da compagnia confezioni di medicinali veterinari della propria scorta, sia per l'avvio della terapia sia nelle quantità necessarie al proseguimento della terapia avviata. Non si tratta di un atto di "vendita diretta commerciale", ma di una "prestazione veterinaria accessoria" alla "prestazione veterinaria principale" (visita, diagnosi, terapia), riconducibile alle condizioni fissate dal Consiglio di Stato con pronuncia del 5 agosto 2005 e cioè che: la cessione riguardi esclusivamente un animale in cura, sia effettuata solo se l'intervento professionale lo richiede, avvenga mediante un farmaco veterinario appartenente alla scorta autorizzata del medico veterinario curante. Come ribadito dalla Fnovi (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) il vigente articolo 84 "vincola comunque fortemente la consegna (cessione) del farmaco in confezioni intere, solo per gli animali d'affezione e solo per quei farmaci utili per il proseguimento della terapia". (http://www.fnovi.it/farmaco-faq).
Resta quindi fermo che, al di fuori di queste condizioni, il proprietario si dovrà procurare il medicinale veterinario in farmacia dietro presentazione della prescritta ricetta veterinaria (elettronica dal 16 aprile scorso). La gestione delle scorte del Medico Veterinario rientra nella tracciabilità informatica descritta dal Manuale Operativo 2.0 della ricetta veterinaria elettronica.

Infine, dal punto di vista fiscale, la cessione del farmaco da parte del Medico Veterinario, essendo una prestazione veterinaria e non un atto di vendita commerciale, sarà assoggettata sia al contributo previdenziale di categoria e all'aliquota IVA massima del 22% (anziché all'IVA agevolata al 10% applicata sul prezzo di acquisto dei medicinali veterinari presso gli esercizi di vendita, cfr. scontrino parlante)".

Dott. Marco Melosi
Presidente ANMVI Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani

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