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04 Giugno 2020

Sanificazione farmacie, dal bonus alle procedure: ecco come rendere sicuri ambienti di lavoro


Sanificare la farmacia, dal bonus alle procedure: ecco come rendere sicuri ambienti di lavoro, i principali accorgimenti in vigore e i bonus per adeguare gli ambienti di lavoro

Con il via agli spostamenti tra le Regioni ci si attende un ulteriore aumento della mobilità dei cittadini e, se i messaggi che arrivano dalle Istituzioni, invitano alla prudenza, diventa ancora più importante per le attività aperte al pubblico garantire le misure di sicurezza, sia tra i lavoratori sia nella gestione degli accessi. Questo è ancora più vero per le farmacie, categoria ad alto rischio contagio. Quali sono i principali accorgimenti attualmente in vigore? E quali i bonus su cui si può contare per adeguare gli ambienti di lavoro e mettere in sicurezza i collaboratori?

Area ad accesso libero e locali destinati al pubblico: come sanificare

Per quanto riguarda le misure per mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro le farmacie, come ricordato da una recente circolare di Federfarma, «devono far riferimento ai contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali» ma anche al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" approvato dall'Inail». In entrambi i testi un aspetto importante riguarda la sanificazione, tanto più importante per le aree ad accesso libero da parte dei cittadini e nel caso in cui vi siano locali dedicati ai servizi o comunque ad accesso del paziente.
Nei documenti infatti viene ribadito che «l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago» e che «vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari». Nel caso di «presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni ministeriali» con «l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di contatto adeguato» e «per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro».

Iss: i prodotti disinfettanti e i detergenti igienizzanti

In generale, per quanto riguarda i prodotti da utilizzare, di recente da Iss, in una circolare, è stato specificato che «nei documenti tecnici non viene fatto riferimento ad una specifica formulazione di disinfettanti o di detergenti igienizzanti ma ai soli principi attivi (es. etanolo, ipoclorito di sodio, ecc.), presenti in commercio, come PMC o Biocidi autorizzati, che hanno anche un'azione contro il virus. Nello specifico, per quanto riguarda prodotti destinati alla disinfezione di superficie dure sono disponibili prodotti a base di ipoclorito di sodio da utilizzarsi dopo la pulizia con acqua e detergente neutro; nel caso di superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, sono disponibili prodotti a base di etanolo al 70% v/v (62% p/p) da utilizzarsi dopo la pulizia con acqua e detergente neutro; prodotti disinfettanti, autorizzati dal Ministero della Salute con attività antivirale dichiarata, a base di miscele di ammoni quaternari o perossido di idrogeno».

Credito di imposta per mettere in sicurezza ambienti e lavoratori

Come si ricorderà, per le imprese sono comunque previsti degli aiuti per la messa in sicurezza e in particolare tra le misure contenute nel Decreto Rilancio, all'articolo 125, è stato stabilito un credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per lavoratori e utenti. Si tratta di un credito «riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario», che è destinato a imprese, lavoratori autonomi, ma anche enti non commerciali. Il credito d'imposta è comunque utilizzabile in dichiarazione o, senza limiti di importo, in compensazione in F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Vi rientrano le spese sostenute e gli eventuali costi di installazione per dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), i detergenti mani e i disinfettanti, ovvero altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere la salute dei lavoratori e degli utenti (termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti) o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi)». Ma, sempre nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, è poi previsto un ulteriore credito per l'adeguamento degli ambienti (Art. 120): anche in questo caso è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un limite però di 80 mila euro, e può essere previsto per interventi per la messa in sicurezza di spazi comuni e ingressi o di spazi medici, per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti, di arredi di sicurezza. È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto.

Francesca Giani

TAG: FARMACIA, FARMACIE, GESTIONE FARMACIA, FARMACIE TERRITORIALI, COVID-19, SARS-COV-2

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