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14 Luglio 2020

Covid-19, spese sanificazione e Dpi: da Agenzia Entrate novità su procedure per bonus


Novità dalle Agenzia delle Entrate in merito al credito d'imposta introdotto dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale

Novità dalle Agenzia delle Entrate in merito al credito d'imposta introdotto dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Con il provvedimento del 10 luglio, pubblicato sul sito dell'Agenzia, e la relativa circolare (20/E) sono state declinate le procedure operative e chiarite le interpretazioni alla base del dispositivo. Vale la pena fare un punto sulle previsioni per le farmacie e parafarmacie.

Spese per l'acquisto di protezioni: ecco che cosa è compreso

Come si ricorderà, per favorire l'adozione di misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, con il cosiddetto Decreto Rilancio era stato previsto, all'articolo 125, un credito di imposta, pari al 60%, per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione di ambienti e strumenti e «per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti», con un tetto massimo di «60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno in corso». Il Decreto Rilancio, rispetto agli aiuti fiscali già in vigore, aveva di fatto ampliato, si legge nella circolare, «le spese agevolabili, includendo più dispositivi e strumenti» purché «conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le relative eventuali spese di installazione». In particolare, in merito alle spese sostenute per l'acquisto di protezioni, tra i dispositivi previsti rientrano «mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a))». In particolare, «si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le spese sono considerate ammissibili». Tra le altre protezioni ammesse ci sono prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b)); dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d)); dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).

Credito previsto anche se sanificazione fatta dai dipendenti

In merito invece alle spese per la sanificazione di ambienti e strumenti, un importante chiarimento riguarda il fatto che «tale attività, in presenza di specifiche competenze già riconosciute, può essere svolta anche» dall'impresa stessa, «avvalendosi di dipendenti o collaboratori, sempre che rispettino le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti cosiÌ determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari».

Tetto massimo spese: inferiore o uguale a 100mila euro

Quanto poi all'ammontare a «cui parametrare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, questo eÌ rappresentato dalle spese oggetto dell'agevolazione qualora sostenute nell'anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020)». Inoltre, «il limite massimo (60.000 per beneficiario) eÌ riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili», il cui «ammontare complessivo deve essere inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro». Il criterio comunque è quello della «competenza del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e dalla data dei pagamenti. Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'Iva (i.e. sull'imponibile), laddove dovuta».

Il credito può essere ceduto anche a Istituti di credito e finanziari

Infine, il credito d'imposta è utilizzabile:
- in compensazione (modello F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Francesca Giani

TAG: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, FARMACIE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA, COVID-19, SARS-COV-2

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