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Sanità

05 Maggio 2021

Concorso straordinario farmacie: se mancano i locali al Comune il compito di trovare soluzione idonea


La discrezionalità di cui gode il Comune nella perimetrazione dell'area di pertinenza della sede farmaceutica non significa che il Comune, qualora si riveli impossibile aprire la farmacia nell'area individuata, non debba prendere in carico la situazione e trovare una soluzione idonea.

Tar Veneto: legittimo chiedere al Comune una soluzione

La possibilità per l'Ente di rivedere la perimetrazione dell'area di pertinenza è stata esaminata dal Tar Veneto a seguito del ricorso proposto dagli assegnatari di una sede farmaceutica al terzo interpello in relazione al concorso straordinario bandito nel 2012. Il termine previsto di sei mesi per l'apertura risultava infatti ampiamente decorso senza che fosse stato ancora possibile aprire la farmacia a causa della irreperibilità di locali idonei nell'area di competenza. Gli assegnatari avevano segnalato al Comune la necessità e opportunità di consentire l'apertura, ricomprendendo una zona ulteriore dove avevano trovato disponibilità di locali commerciali in affitto. L'Ente, dopo aver avviato un procedimento di decentramento della sede farmaceutica e aver preso in considerazione l'ipotesi di ricomprendere una piazza nell'area di competenza della sede farmaceutica, aveva poi adottato i provvedimenti impugnati determinandosi nel senso di non estendere la perimetrazione. Il Tribunale ha osservato che il Comune, considerato l'interesse pubblico alla fruibilità del servizio farmaceutico a favore della popolazione che sottende l'istituzione della nuova sede farmaceutica, non poteva limitarsi a giustificare il diniego affermando che l'impossibilità di trovare nella zona indicata immobili da locare non era imputabile al Comune, né poteva giustificare il diniego richiamando una sorta di onere di specifica verifica preventiva in capo ai farmacisti assegnatari che avevano accettato la sede farmaceutica ad esito del terzo interpello del concorso straordinario, onere non previsto dalla disciplina di tale concorso che concede, invece, sei mesi, salvo proroga, a chi ha accettato la sede per aprire la farmacia, né poteva dare, altresì, rilievo alla consapevolezza da parte dei ricorrenti che l'area era edificabile, non potendo certo il Comune imporre ai farmacisti che hanno accettato la sede, di assumersi anche l'onere eventualmente di costruire l'edificio da adibire a farmacia, onere che sarebbe del tutto sproporzionato e non compatibile con la disciplina del concorso straordinario.

Consiglio di Stato: possibile procedere a revisione pianta organica

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è espressa nel senso che l'accettazione della sede farmaceutica non priva i farmacisti, che l'hanno accettata, di ogni possibilità di chiedere la revisione della pianta organica fino al completamento della procedura concorsuale, in particolare se viene in rilievo solo una modifica della zona di pertinenza, altrimenti si potrebbe avere una situazione di paralisi in danno all'interesse pubblico ad un più efficiente servizio farmaceutico per i cittadini.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net

Per approfondire - TAR Veneto 17.02.2021 su www.dirittosanitario.net  

TAG: FARMACIE, CONCORSO STRAORDINARIO PER NUOVE SEDI

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