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Sanità

19 Gennaio 2022

Istituzione nuova farmacia, Tar: criterio topografico garantisce copertura servizio


Un Comune, nel 2018, con proprio atto di Giunta, manifestava alla Regione l'interesse ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura di una nuova sede farmaceutica presso una frazione in applicazione del criterio topografico sancito dall'art. 104 R.D. n. 1265 del 1934 (T.U.L.S.), in considerazione del disagio arrecato alla popolazione dalla distanza esistente tra la frazione e tutte le sedi farmaceutiche, soprattutto in assenza di trasporto pubblico e stante la sussistenza di specifiche condizioni topografiche e di viabilità: numero di residenti pari a 1123 abitanti di cui 288 nati tra il 1920 ed il 1957, ossia con più di 60 anni d'età; presenza di tre farmacie sul territorio comunale a più di 6 km in assenza di collegamenti di trasporto pubblico; presenza di altre farmacie nei comuni limitrofi non ordinariamente raggiungibili con mezzi pubblici. La Regione nel 2021 provvedeva positivamente e successivamente il Comune faceva proprio il provvedimento regionale essendo in realtà, proprio il Comune, l'ente competente in via esclusiva all'adozione dell'atto istitutivo.


Criterio derogatorio è basato su valutazioni delle situazioni topografiche

Il Tribunale amministrativo regionale veniva quindi investito di una controversia relativa alla attuazione del criterio topografico previsto dall'art. 104 TULS, come modificato da ultimo dall'art. 2 della L. n. 362 del 1991, secondo il quale l'istituzione della sede farmaceutica è ammessa, in deroga all'ordinario criterio demografico di cui all'art. 1 della L. n. 475 del 1968, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, purché vi sia "un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi". Diversamente dal criterio demografico, fondato sull'oggettivo parametro numerico, il criterio derogatorio è basato quindi su una valutazione delle situazioni topografiche e di viabilità ed è pertanto volto a garantire la reale copertura del servizio di assistenza farmaceutica in centri abitati il cui accesso alle sedi farmaceutiche presenti sia disagevole. Il collegio ha rigettato il ricorso proposto dai titolari di altre sedi presenti sul territorio comunale osservando, tra gli altri aspetti, che l'istituzione della quarta sede farmaceutica mediante l'applicazione del criterio topografico, essendo rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione Comunale è sindacabile solo per gravi ed evidenti errori di valutazione dei presupposti ed irragionevolezza delle scelte effettuate non evidenziati nella deliberazione della Giunta Comunale in ragione dell'adeguata e completa esternazione delle ragioni e dei presupposti richiesti dalla legge e di fatto sussistenti.

Avv. Rodolfo Pacifico
www.dirittosanitario.net Per approfondire - TAR Piemonte 13.01.2022 su www.dirittosanitario.net

TAG: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TAR, APERTURA NUOVE FARMACIE

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