Farmacisti
27 Luglio 2023 Un farmacista dirigente ha chiesto alla propria azienda sanitaria il risarcimento per il ritardo nella graduazione delle funzioni che ha comportato una perdita di chance

La Corte d'Appello di Palermo ha accolto la domanda con la quale un dirigente farmacista - ruolo professionale non medico del servizio sanitario nazionale incaricato di direzione di struttura complessa-aveva chiesto la condanna del proprio datore di lavoro al risarcimento del danno per avere ritardato, nel periodo antecedente al 2013, la graduazione delle funzioni necessaria al fine di determinare la misura della parte variabile dell'indennità di posizione.
Secondo la Cassazione è necessario quantificare il danno subito dal farmacista dirigente
La Corte territoriale riteneva che il comportamento censurato configurasse inadempimento ad un obbligo contrattuale da cui era derivato un mancato guadagno per effetto della privazione di una parte del trattamento economico, con danno poi liquidato in via equitativa. La Corte di cassazione, chiamata a decidere le censure proposte dalla Azienda sanitaria avverso il provvedimento d’appello ha osservato che nella fattispecie il risarcimento non può che riguardare una perdita di chance. Tale danno va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo.
Nel caso di specie la sentenza di appello ha ritenuto che il comportamento omissivo del datore di lavoro avesse avuto per effetto la privazione di una parte della retribuzione. La Cassazione ha però da ultimo accolto uno dei motivi di ricorso proposti dalla pubblica amministrazione in punto di quantificazione del danno cassando con rinvio alla Corte d’Appello per l’accertamento di alcuni effetti compensativi potenzialmente rilevanti.
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