Farmacisti
15 Settembre 2023 Il Consiglio di Stato è intervenuto sull’attribuzione della qualifica di direttore di farmacia comunale gestita dal Comune non direttamente

Con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale le farmacie pubbliche e private, sono state inquadrate come parte integrante del Servizio stesso, il quale, previo convenzionamento, se ne avvale per erogare l'assistenza farmaceutica alla popolazione. Come ha osservato la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è in presenza di un servizio pubblico di natura economica ed è proprio l'interesse pubblico che giustifica la previsione della possibilità di gestione delle farmacie da parte dei Comuni nel cui territorio le stesse sono ubicate.
Da farmacista collaboratore a direttore se in servizio in possesso dei titoli necessari
La Legge ha previsto forme diverse di gestione da parte degli enti territoriali, stabilendo che i Comuni possono assumere la titolarità della farmacia e gestirla in economia, a mezzo di azienda speciale o di consorzi tra enti territoriali oppure «a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti».
Qualora la farmacia venga gestita dal Comune non direttamente, bensì per il tramite di un soggetto giuridico diverso, la qualificazione dei rapporti che si instaurano con i dipendenti deve tener conto della diversa soggettività e della diversa natura giuridica, rispetto all'ente locale, del datore di lavoro, il quale è soggetto di diritto privato, con la conseguenza che il rapporto medesimo non può essere qualificato di impiego pubblico ed esula dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001. Si è detto, infatti che il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001 in materia di pubblico impiego, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di specifiche disposizioni derogatorie.
Ne consegue l’applicabilità della disciplina codicistica anche in materia di mansioni superiori al rapporto privatistico instaurato e la possibilità di attribuzione della qualifica di direttore al farmacista collaboratore già in servizio in possesso dei titoli necessari che sia stato assegnato dal datore all’espletamento delle relative mansioni superiori ove detta assegnazione si sia protratta oltre i termini previsti dall’art. 2103 del Codice civile.
Per approfondire Cassazione civile 01.09.2023 su www.dirittosanitario.net
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