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17 Aprile 2024

Trasferimento di farmacie rurali. Consiglio di Stato: nuova posizione deve soddisfare bacino di utenza

La libertà di ottenere il trasferimento del farmacista nell’ambito della zona di competenza non è incondizionata: il locale indicato deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della specifica zona

di Avv. Rodolfo Pacifico


Trasferimento di farmacie rurali. Consiglio di Stato: nuova posizione deve soddisfare bacino di utenza

In materia di trasferimenti di farmacie anche all’interno della medesima zona è principio consolidato che libertà di ottenere il trasferimento del farmacista nell’ambito della zona di competenza non è incondizionata, essendo il trasferimento soggetto ad autorizzazione dell'autorità competente la quale deve verificare, fra l'altro, che il locale indicato sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della specifica zona.

Farmacie rurali presidio di assistenza farmaceutica per le zone disagiate
Si è sottolineato come tali parametri valgano a maggior ragione per i trasferimenti delle farmacie rurali considerando proprio la particolare funzione loro attribuita dall’ordinamento essendo destinate a far fronte a particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale che prescinde dall'ordinario criterio della popolazione.

Le farmacie rurali sono infatti fondamentale presidio di assistenza farmaceutica per le zone disagiate e beneficiano delle compensazioni economiche previste dalla Legge. 

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza TAR con cui era stato respinto il ricorso avverso il diniego di trasferimento di sede all'interno della medesima zona di competenza, diniego fondato sul rilievo che esso avrebbe pregiudicato la primaria esigenza di garantire il servizio farmaceutico nella frazione dove la farmacia rurale era collocata sin dalla sua apertura. Corretta è stata anche giudicata la valutazione della pubblica amministrazione circa la valenza solo marginale della disponibilità del farmacista di consegna a domicilio dei farmaci ritenuto strumento sussidiario non in grado di compensare i benefici derivanti dalla presenza della farmacia sul territorio.

Per approfondire, Consiglio di Stato 13 marzo 2024 su www.dirittosanitario.net al seguente link: 
https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4183&areaid=13 

TAG: FARMACIA RURALE, CONSIGLIO DI STATO, TRASFERIMENTO DELLA FARMACIA, PIANTA ORGANICA

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