Login con

farmacisti

18 Giugno 2024

Società di non farmacisti, legittimo contributo Enpaf sul fatturato della farmacia

Le società di capitali titolari di farmacia con soci non farmacisti devono versa all'Enpaf il contributo (0,5% del fatturato annuo al netto dell'IVA) annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Lo ha ribadito una sentenza del Tribunale di Roma

di Avv. Rodolfo Pacifico


Società di non farmacisti, legittimo contributo Enpaf sul fatturato della farmacia

La legge 27/12/2017, n. 205 (art. 1 comma 441) stabilisce che «le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.»

Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta dalla farmacia gestita in forma societaria avverso un decreto ingiuntivo di oltre trentamila euro ottenuto dall’Ente in relazione al mancato pagamento del contributo annuo dello 0,5 % sul fatturato stabilito dalla norma del 2017. 

Le diverse censure proposte dalla Società non sono state accolte. Si è osservato in punto di fondatezza della eccezione di legittimità costituzionale della norma di riferimento che il pagamento del contributo dello 0,5% è finalizzato a riequilibrare il sistema previdenziale dei farmacisti, che altrimenti avrebbe potuto essere danneggiato dal minor gettito dovuto alla presenza sul mercato di soggetti esterni non sottoposti alla contribuzione a titolo personale.

Conferma la ratio della normativa il fatto che grazie a tale versamento il sistema finanziario dell’ente negli ultimi anni ha tenuto e tale dato non fa altro che indicare che questo intervento sia ragionevole e finalizzato a garantire le entrate necessarie per erogare servizi e prestazioni per gli iscritti. 
La finalità della norma – ha osservato il Tribunale - è dunque quella di consentire all’Ente di poter erogare servizi in favore degli iscritti, erogazione compromessa a seguito della apertura di farmacie private da parte di società i cui soci siano in tutto o in maggioranza non farmacisti.

Per approfondire Tribunale di Roma 31.10.2023, su www.dirittosanitario.net al seguente link: 

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4197&areaid=13

TAG: TITOLARITà DELLA FARMACIA, ENPAF, CAPITALI IN FARMACIA , SOCIETà DI CAPITALI, CONTRIBUTI

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

12/06/2026

Respinto il ricorso della società titolare del sito di vendita online. Confermate le multe per complessivi 1,1 milioni di euro relative alle informazioni sui tempi di consegna e alla gestione...

11/06/2026

La Corte di Cassazione ha confermato le sanzioni amministrative inflitte a una società titolare di farmacia e autorizzata anche alla distribuzione all’ingrosso per avere utilizzato il codice e i...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

21/05/2026

La Corte dei conti chiarisce i limiti entro cui i Comuni possono sostenere le farmacie private nelle aree rurali o disagiate: no a concessioni gratuite di immobili e copertura delle spese fuori dai...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

30/04/2026

La Corte chiarisce che la fine di una sperimentazione non esclude l’obbligo di valutare la prosecuzione della terapia quando il trattamento ha dimostrato beneficio nel singolo paziente. In caso...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Ritrova il benessere intestinale dopo le vacanze

Ritrova il benessere intestinale dopo le vacanze


Il 2 luglio un incontro promosso dall’Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza sulle principali irregolarità riscontrate durante le attività ispettive e le indicazioni operative per...

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top