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27 Giugno 2024

Trasferimento farmacie, Tar Campania: la Regione è soggetto competente in materia

Il Tar Campania si è espresso in merito alle competenze sui diversi aspetti delle procedure anche straordinarie di assegnazione delle sedi farmaceutiche, riconoscendole in primis alla Regione 

di Avv. Rodolfo Pacifico


Trasferimento farmacie, Tar Campania: la Regione è soggetto competente in materia

La legge prevede che chi intende trasferire una farmacia in locali siti all'interno della stessa sede farmaceutica, deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio, la quale è tenuta ad accertare la sussistenza di alcuni requisiti normativamente indicati, di cui, uno a carattere vincolato, consistente nella distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri, ed uno a carattere discrezionale, costituito dalla soddisfazione delle esigenze degli abitanti della zona, intesa quest'ultima quale zona di assegnazione della farmacia.

Dalle disposizioni in materia discende che la partecipazione comunale al procedimento di trasferimento di una farmacia assume carattere consultivo ai fini dell'indagine sulla ricorrenza dei requisiti di legge, mentre la competenza all'adozione del provvedimento finale ricade in capo all'autorità sanitaria. Laddove quindi, come in Regione Campania “l’autorità sanitaria” è stata individuata nella stessa amministrazione regionale da norme che attribuiscono a tale plesso l'emissione di tutti i provvedimenti inerenti all'apertura e all'esercizio delle farmacie, inclusi quelli in cui l'apertura sia collegata ad un'istanza di trasferimento della singola realtà aziendale, la Regione risulta essere quindi soggetto certamente competente con esclusione del Comune. 

La parziale riforma dell'ordinamento farmaceutico introdotta con l'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 , che ha inciso piuttosto sui diversi aspetti delle procedure anche straordinarie di assegnazione delle sedi farmaceutiche e della programmazione del servizio farmaceutico sul territorio (cd. pianta organica delle sedi farmaceutiche e delle relative zone), ha confermato la competenza dell'amministrazione regionale in ordine alle prime e, viceversa, allocato la seconda in capo all'amministrazione comunale.

Per approfondire, TAR Campania 19.06.2024 su www.dirittosanitario.net al seguente link: 

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4201&areaid=13

TAG: REGIONE, TRASFERIMENTO DELLA FARMACIA

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