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Ispezioni in farmacia

06 Dicembre 2025

Ispezioni e responsabilità: Tar chiarisce il confine tra titolare e direttore di farmacia

Una sentenza del Tar Lombardia chiarisce il confine tra titolare e direttore di farmacia nella comunicazione alla autorità sanitaria delle assunzioni e delle cessazioni del personale e nella dispensazione con ricetta scaduta

di Avv. Rodolfo Pacifico


Ispezioni e responsabilità: Tar chiarisce il confine tra titolare e direttore di farmacia

Il Tar della Lombardia ha affrontato due profili di interesse nella attività di gestione della farmacia: da un lato, l’obbligo di comunicare all’autorità sanitaria le assunzioni e cessazioni del personale; dall’altro, la responsabilità per la dispensazione di un farmaco in presenza di ricetta scaduta. La pronuncia offre l’occasione per un confronto tra due diversi modelli di imputazione della responsabilità in capo al titolare dell’esercizio e al direttore di farmacia.

Ispezione e sanzioni per dati sul personale e ricetta scaduta

Nel corso di una attività ispettiva espletata nel 2019 presso una farmacia comunale, l’ente di controllo ha rilevato la presenza di un farmacista che, dopo un primo contratto a tempo determinato (regolarmente comunicato), era stato assunto a tempo indeterminato senza che tale trasformazione fosse stata segnalata all’Ente competente.
In un secondo momento, il personale ispettivo accertava anche che un medicinale era stato dispensato il 7 gennaio 2019 in forza di una ricetta emessa il 3 settembre 2018, dunque - secondo l’amministrazione - non più valida.
Da tali accertamenti sono scaturite due distinte ordinanze-ingiunzione con le relative sanzioni pecuniarie:

- per mancata comunicazione dei dati del personale; 

- per dispensazione di farmaco dietro ricetta scaduta. 

Il farmacista-direttore ha impugnato entrambi i provvedimenti, sostenendo che le responsabilità dovevano gravare sulla società titolare della farmacia e non sulla sua persona.
Il Tar ha adottato però una soluzione differenziata, accogliendo il primo ricorso e respingendo il secondo. 

Responsabilità della comunicazione delle assunzioni e cessazioni

Il Collegio richiama anzitutto il dato normativo. Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare all’azienda sanitaria il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all’esercizio stesso […] Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio (art. 32 R.D. 1706/1938, come sostituito dal D.P.R. 1275/1971).
La disposizione – sottolinea il TAR – è chiara nell’individuare il titolare dell’esercizio farmaceutico il soggetto tenuto alle comunicazioni. Nel caso di specie il titolare non era una persona fisica, bensì una società. Il direttore era, invece, un lavoratore subordinato, seppur con funzioni apicali.
Il Collegio valorizza anche l’evoluzione normativa introdotta dalla legge n. 124/2017, la quale ha separato i diversi piani.
Il legislatore ha previsto una duplicità di figure, quella del titolare dell’esercizio farmaceutico (che può essere anche una società) e quello del direttore della farmacia, necessariamente una persona fisica.
Ne deriva una conclusione netta: le comunicazioni sul personale competono al titolare, il quale gestisce il fabbisogno di addetti e procede alle assunzioni. Non rientrano invece nella sfera tipica di responsabilità del direttore.

Di conseguenza, l’ordinanza ingiunzione è stata annullata perché non tiene conto dell’assetto dei rapporti e del riparto di responsabilità del titolare e del direttore. Per il farmacista direttore, questo passaggio chiarisce un punto: non ogni inadempimento formale o amministrativo imputabile alla farmacia è automaticamente riconducibile chi svolge funzioni direttive.

Dispensazione con ricetta scaduta e ruolo del direttore

In relazione alla seconda ordinanza la prospettiva cambia. Non si tratta più di organizzazione imprenditoriale, ma di tutela della salute pubblica e correttezza della dispensazione.
Anche qui il Tar richiama il dato normativo per cui tra l’altro le ricette mediche relative ai medicinali […] hanno validità limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista.
In chiave comparativa con la prima parte della sentenza, il Tribunale ribadisce che il direttore non è responsabile dell’organizzazione del personale, ma è invece garante del regolare svolgimento del servizio farmaceutico: il direttore è responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, con particolare riferimento all’osservanza delle prescrizioni di legge in materia di somministrazione di farmaci.

Ancora più esplicitamente, il Collegio osserva che nella funzione direttiva è insito il potere di vigilanza sui collaboratori, al fine di garantire l’osservanza delle previsioni normative in questo delicato ambito.
Qui si innesta una logica tipicamente sanitaria e deontologica, rafforzata dal richiamo all’art. 24 del Codice Deontologico del Farmacista, secondo cui il direttore è garante e personalmente responsabile […] del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti.

Da un punto di vista critico, la sentenza costruisce dunque un secondo modello di responsabilità, questa volta funzionale e professionale: anche se non è dimostrato chi materialmente abbia consegnato il farmaco, il direttore risponde per omessa vigilanza e mancato controllo sulle modalità di dispensazione.

Per approfondire TAR Lombardia, 11 novembre 2025 su www.dirittosanitario.net
al seguente link: https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4275&areaid=13

TAG: VERBALE DI ISPEZIONE, DIRETTORE DI FARMACIA, TITOLARI, FARMACISTI

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