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22 Ottobre 2026

Riduzione contributiva del farmacista, una sentenza chiarisce i limiti alla revoca

La Corte d’Appello ha confermato la riduzione contributiva del 50% a un farmacista non esercente, richiamando l’obbligo dell’ente previdenziale di dimostrare, nei tempi previsti dal processo, le condizioni che escludono il beneficio.

di Avv. Rodolfo Pacifico


Riduzione contributiva del farmacista, una sentenza chiarisce i limiti alla revoca

La riduzione contributiva del 50% riconosciuta a un farmacista non esercente non può essere revocata se l’ente previdenziale non dimostra, nei tempi previsti dal processo, che siano venuti meno i requisiti per beneficiarne. È il principio che emerge da una decisione della Corte d’Appello, che ha confermato il diritto di un iscritto alla riduzione del 50%, respingendo l’appello dell’ente. In questo caso, l’ente non aveva fornito la prova in primo grado e non ha potuto rimediare introducendo nuovi documenti e circostanze in appello. Questa è la trattazione e la decisione del Tribunale.

Per il farmacista non esercente il beneficio resta legato ai requisiti e la causa dell'esclusione va accertata in concreto, con riferimento alla titolarità della farmacia, alla partecipazione societaria o alla partecipazione agli utili

La richiesta di contributi e il ricorso del farmacista

Un farmacista iscritto all’Albo, che da anni non esercitava la professione perché amministratore di una società di capitali, ha proposto opposizione contro una cartella di pagamento. La cartella riguardava contributi asseritamente omessi per le annualità 2017, 2018 e 2019, per circa 12.700 euro tra contributi, sanzioni e interessi.

Dal 2015 gli era stata riconosciuta la riduzione contributiva al 50%. In seguito a un nuovo accertamento, l’ente gli aveva contestato la posizione di “titolare/socio di farmacia” a decorrere dal 2017. Ne derivava la perdita del beneficio ai sensi dell’art. 21 del regolamento, che esclude dalla riduzione i titolari di farmacia, i soci farmacisti delle società di cui all’art. 7 della L. 362/1991 e gli iscritti comunque associati agli utili della farmacia. 
Il ricorrente aveva dedotto due profili:

  • la decadenza in quanto il ruolo era stato reso esecutivo tardivamente e, per l’annualità 2019, prima ancora della scadenza dei pagamenti;
  • nel merito, il diritto alla riduzione, perché la sua condizione di amministratore di società non era mutata.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione dichiarando l’illegittimità della cartella e il diritto alla riduzione per l’intero triennio.
In appello l’ente ha sostenuto che dal 2017 il farmacista fosse in realtà socio unico di una s.r.l. con inizio attività a metà di quell’anno. A suo dire, il professionista non aveva comunicato il mutamento rispetto alla posizione di dipendente di altra società, sulla quale si fondava il beneficio.

Perché spetta all’ente provare la perdita del beneficio

Il nucleo della decisione riguarda il riparto dell’onere probatorio. Si è osservato che l’opposizione alla cartella esattoriale instaura un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto previdenziale, nel quale spetta all’Ente provare i fatti costitutivi della propria pretesa.

Nel caso esaminato l’ente aveva allegato la qualità di titolare o socio di farmacia, ma non l’aveva dimostrata. La Corte condivide la conclusione del primo giudice: mancava la prova che il ricorrente fosse titolare o socio di farmacia, o che partecipasse agli utili di una farmacia.

I nuovi documenti presentati in appello: perché sono inammissibili

La produzione di documenti nuovi in appello ha indotto la Corte a dichiararne l’inammissibilità richiamando il sistema delle preclusioni istruttorie del rito del lavoro che impongono in relazione ai documenti di indicarli e depositarli con l’atto introduttivo, a pena di decadenza. L’onere grava su entrambe le parti per il principio di reciprocità. La decadenza è però irreversibile e non può rivivere in appello 

La partecipazione alla società e i limiti alle nuove difese

La Corte ha evidenziato un ulteriore profilo. La circostanza che il farmacista fosse socio unico di una specifica s.r.l. non era mai stata dedotta nel primo grado di giudizio, dove la società non era neppure stata nominata. Si trattava quindi di una difesa nuova, che introduceva un diverso tema di indagine in violazione del divieto di jus novorum.
L’ampliamento dell’indagine emergeva anche dalla posizione dell’appellato, che aveva contestato che la società fosse “una farmacia”, indicandone un oggetto sociale di ricerca e sviluppo commerciale. La Corte non entra nel merito della questione. Il rilievo segnala però un punto di interesse: l’esclusione appare colpire la partecipazione alla titolarità o agli utili di una farmacia, non la generica qualità di socio di una società di capitali.

Appello respinto, confermata la riduzione contributiva

La controversia si è dunque decisa principalmente sul merito, e il merito è stato deciso dalla mancanza di prova. L’appello è stato quindi rigettato. 
La pronuncia ricorda che nell’opposizione a cartella l’ente previdenziale è sostanzialmente attore e deve provare i fatti che fondano la pretesa fin dal primo grado. La perdita della riduzione contributiva non può fondarsi su atti meramente interni né su circostanze dedotte per la prima volta in appello.
Per il farmacista non esercente, la decisione conferma che il beneficio resta legato ai requisiti. La causa di esclusione va accertata in concreto, con riferimento alla titolarità della farmacia, alla partecipazione societaria o alla partecipazione agli utili. 

Per approfondire: Corte d’Appello, Sez. lavoro, 12.06.2026
su www.dirittosanitario.net 
al seguente link: https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4384&areaid=13

TAG: CONTRIBUTI, FARMACISTA, ENPAF

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