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13 Maggio 2020

Mascherine, il meccanismo rimborso previsto dal protocollo per i grossisti


Un approfondimento su F-Online fa il punto sul meccanismo di rimborso per le giacenze nei magazzini dei distributori di mascherine chirurgiche monouso

Sono oggetto di rimborso le giacenze nei magazzini dei distributori di mascherine chirurgiche monouso nei limiti della differenza tra un valore massimo di 0,90 euro, al netto Iva, e il prezzo di distribuzione di 0,38 euro, e comunque con un valore complessivo medio non superiore a 0,75 euro al netto Iva. A fare il punto su quanto previsto nel Protocollo stipulato il primo maggio tra Fofi, Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Fnpi, Unaftisp, Federfarma Servizi, Adf e il Commissario straordinario, Domenico Arcuri, è un approfondimento di F-online, il notiziario di Federfarma servizi.
Nel protocollo sono contenute le indicazioni operative sulle modalità di ristoro a farmacie, parafarmacie e distributori a seguito dell'Ordinanza del 26 aprile con la quale era stato fissato il prezzo massimo di vendita al pubblico per le mascherine chirurgiche (61 centesimi).

Tipologie di mascherine e la questione di quelle assimilabili

Una prima specifica riguarda le tipologie di mascherine incluse: le mascherine facciali indicate nell'Ordinanza (standard Uni En 14683 tipo I, II, IIR) e quelle «assimilabili», con «analoghe capacità protettive», vendute ai cittadini al prezzo imposto. Mentre restano escluse quelle che non sono monouso - per esempio lavabili e riutilizzabili -, i Dpi del tipo Ffp2 e Ffp3, quelle destinate al personale della cooperativa o società di distribuzione.
Sono quindi «oggetto di ristoro nei limiti della differenza tra un valore massimo di 0,90 euro, al netto Iva, e il prezzo di distribuzione di 0,38 euro, e comunque con un valore complessivo medio non superiore a 0,75 euro al netto Iva, le giacenze nei magazzini dei distributori» a condizione che siano state «acquistate dal primo aprile e giacenti in magazzino alle 23.59 del 26 aprile». Sono «altresì oggetto di ristoro le eventuali giacenze di mascherine ordinate da lunedì 20 aprile e introdotte in magazzino fino alle 23.59 del 3 maggio». Ma attenzione: non ci sarà rimborso in mancanza della documentazione tecnica necessaria, in particolare «la certificazione Ce, i test report relativi, la conformità ai regolamenti Uni En 14673, la documentazione relativa alla produzione e importazione in deroga (Dl n 18 del 17 marzo, articolo 15)». Per «la quantificazione si opera il riferimento alle relative note di carico e alle note contabili corrispondenti».

Le cifre e le condizioni per il rimborso

Nel dettaglio, «il Commissario straordinario si impegna a corrispondere ai distributori aderenti al Protocollo il differenziale tra i costi sostenuti per approvvigionarsi fino alle ore 23.59 del 26 aprile, in modo da assicurare la cessione alle farmacie o parafarmacie al corrispettivo di 0,40 euro a decorrere dalla mezzanotte del 26 aprile e fino all'esaurimento delle scorte». Ai «fini della liquidazione dei corrispettivi a favore dei distributori aderenti al protocollo si procederà con le modalità che saranno concordate successivamente, in coerenza con quanto previsto per le altre categorie di sottoscrittori, e comunque stabilendo sin d'ora che si procederà per il tramite di un unico soggetto, da individuare in seguito per ciascuna associazione, abilitato alla fatturazione nei confronti del Commissario straordinario».

TAG: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA, DISPOSITIVI INDOSSABILI, COVID-19, MASCHERINE

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