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19 Gennaio 2021

Test e tamponi rapidi in farmacia: inquadramento contrattuale dell’infermiere. Ecco come fare


Nelle Regioni dove le farmacie possono effettuare tamponi antigenici rapidi e test sierologici si apre il tema dell'inquadramento contrattuale per organizzare il rapporto con gli infermieri

Nelle Regioni dove le farmacie possono effettuare tamponi antigenici rapidi e test sierologici per Covid‑19 a carico del cittadino, si apre il tema dell'inquadramento contrattuale per regolare e organizzare il rapporto tra farmacia e infermiere per l'erogazione del servizio sul territorio. A questi dubbi arriva una risposta dai commercialisti dello Studio associato Bacigalupo/Lucidi in una trattazione a firma di Stefano Lucidi e Stefano Civitareale, che prende spunto dagli accordi vigenti nella Regione Lazio che "stanno ispirando anche altre Regioni".

Le tipologie di accordi e inquadramenti

Secondo l'accordo, l'erogazione del servizio si svolge all'interno della farmacia in spazi separati da quelli dedicati alla vendita con entrata e uscita esclusive per i pazienti che devono effettuare i test; in orario di chiusura della farmacia, qualora non fosse possibile organizzare spazi dedicati separati per i pazienti che devono effettuare i tamponi oppure, anche se non tutte le Regioni parlano di adiacenza, in una struttura esterna in prossimità della farmacia, mantenendo ovviamente gli indispensabili parametri di sicurezza per i cittadini e per il personale sanitario dedicato al servizio. Tenuto conto di questo, le prestazioni dell'infermiere, o anche più di uno, possono essere generalmente inquadrate in una delle seguenti tipologie:
- uno o più rapporti di lavoro dipendente, non molto diffuso per via degli oneri che i farmacisti dovrebbero sostenere e "per le criticità che nel concreto possono presentare i rapporti di lavoro subordinato pur quando siano a tempo determinato".
- lavoro autonomo con partita iva, che consente al farmacista più elasticità nell'erogazione del servizio (fasce orarie) e minori oneri, soprattutto previdenziali. Importante sarà "conferire per iscritto l'incarico professionale, anche per convenire con l'infermiere, oltre naturalmente al compenso [a giornata, ad ora, a tampone/test, ecc.], anche i periodi di sua disponibilità/indisponibilità e, sia pure nella piena autonomia, delle prestazioni da lui svolte, quel che d'altronde caratterizza per lo più i rapporti libero-professionali". A questo punto l'infermiere dovrà versare direttamente i propri contributi alla "Gestione Principale Enpapi" e rilasciare alla farmacia una fattura elettronica esenta da iva addebitando anche, a sua discrezione, il contributo integrativo del 4% alla già citata "Gestione Enpapi";
- contratto con cooperativa, che si sintetizza in un accordo "formalizzato con una cooperativa di lavoro che fornirà alla farmacia l'infermiere, o gli infermieri, con modalità anche "aperte" e/o "a chiamata": le intese con la cooperativa dovrebbero quindi garantire di massima la messa a disposizione di un infermiere anche in caso, poniamo, di indisponibilità di quello abitualmente fornito". Spiegano i commercialisti che, al netto di oneri un po' più elevati, trattasi di una modalità elastica, che consentirebbe alla farmacia, a seconda delle sue esigenze, di poter organizzare al meglio gli orari stabiliti per l'erogazione del servizio ai cittadini;
- collaborazione coordinata e continuativa, le cui modalità di prestazioni devono essere concordate fra farmacista ed infermiere. Dal punto di vista previdenziale l'infermiere deve essere iscritto alla Gestione Separata Enpapi, mentre sotto l'aspetto fiscale i compensi vengono considerati redditi da lavoro dipendente. La farmacia, spiegano i dottori commercialisti, "sarà tenuta a versare la ritenuta Irpef e relative addizionali, nonché i contributi pari complessivamente al 33,72% di quanto liquidato all'infermiere (la quota a carico di quest'ultimo è dell'11,72% e quella a carico della farmacia del residuo 22%). La farmacia, quindi, trattiene l'11,72% del compenso all'atto della sua liquidazione ed è tenuta ai connessi obblighi dichiarativi". Lo Studio tende a sottolineare come il rapporto di co.co.co. sia più oneroso dal punto di vista economico che con riguardo agli adempimenti previdenziali, con un costo però totalmente deducibile nel bilancio dell'esercizio;
- lavoro autonomo occasionale, che presuppone l'assenza di partita iva da parte dell'infermiere, ha l'obbligo di "versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Enpapi, che non è condizionato da alcun limite reddituale (quindi è un obbligo che insorge anche per redditi inferiori ai 5.000 euro, che invece nella Gestione separata Inps non darebbero luogo ad assoggettamento a contribuzione), e dunque la farmacia sarà tenuta a versare sia la classica ritenuta d'acconto irpef del 20%, che anche i contributi alla Gestione- con la stessa percentuale del 33,72% prevista per la co.co.co., e perciò con il 22% a effettivo carico della farmacia e l'11,72% a carico, previa trattenuta, del prestatore di lavoro occasionale - entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento della prestazione mediante Mod. F24". Andrà anche consegnata all'infermiere la Certificazione unica dei compensi annuali. Inoltre, i dottori commercialisti spiegano che per questa tipologia di inquadramento, sarebbe opportuno formalizzare la liquidazione del compenso, interamente deducibile per la farmacia, con una o più ricevute sottoscritte dall'infermiere.

Cristoforo Zervos

TAG: ASSISTENZA INFERMIERISTICA, FARMACISTI, FARMACIE, INFERMIERI, FARMACISTA, COVID-19

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