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01 Aprile 2021

Covid-19, obbligo vaccinale e scudo penale. Ecco le novità del Decreto per farmacie e parafarmacie


Tra le novità del Decreto Covid approvato ieri dal Consiglio dei ministri c'è l'obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari, compreso chi opera in farmacie e parafarmacie

"La vaccinazione anti Covid costituisce requisito essenziale all'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative". È questa una delle previsioni del cosiddetto Decreto Covid, uscito ieri dal Consiglio dei ministri, che introduce l'obbligo vaccinale per chi opera in farmacie e parafarmacie, oltre che in studi professionali, strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, pena la sospensione e il demansionamento. Saranno gli Ordini professionali e i datori di lavoro a fornire gli elenchi dei professionisti perché si proceda con gli accertamenti (che non sono a campione, ma su ciascun professionista). Introdotto poi il cosiddetto scudo penale per chi inocula il vaccino anti-Covid.

Obbligo vaccinale per farmacisti che operano in farmacie e parafarmacie

Diverse sono le previsioni contenute nel cosiddetto Decreto Covid, che rinnova le misure di contenimento fino al 30 aprile, ma di maggior rilievo per i farmacisti è quella che introduce l'obbligo vaccinale, richiamando esplicitamente anche farmacie e parafarmacie, in maniera limitata alla "situazione di emergenza epidemiologica, fino alla completa attuazione del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021". Gli "esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali" si legge nella bozza anticipata "sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati". Non eÌ "obbligatoria, ma può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute - in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate -, attestato dal medico di medicina generale".

Ordini professionali, farmacie e parafarmacie forniranno le liste. Ecco l'operatività

Il provvedimento dettaglia, quindi, l'operatività per la verifica e l'attuazione dell'obbligo: ruolo attivo lo hanno gli ordini professionali locali e i datori di lavoro (quindi titolari di farmacie e parafarmacie), che "entro cinque giorni dall'entrata in vigore" trasmettono gli "elenchi degli iscritti" all'Albo e "dei propri dipendenti, con l'indicazione del luogo di residenza". Sarà compito di "regioni e province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificare lo stato vaccinale di ciascuno", in particolare la sussistenza "dell'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta". In caso contrario verrà inviata "segnalazione immediata all'azienda sanitaria locale di residenza", che dovrà "invitare l'interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione" relativa all'effettuazione della vaccinazione, la prenotazione, a problematiche di salute, o l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, nel caso in cui, per esempio, non si stia svolgendo attività lavorativa. In assenza di tale documentazione, seguiranno poi "senza ritardo" l'invito a mettersi in regola con l'obbligo. Decorsi i termini indicati, "l'azienda sanitaria locale accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne daÌ immediata comunicazione all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale". Tale atto "determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2". A quel punto, da un lato "l'Ordine professionale comunica immediatamente la sospensione", e dall'altro "il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente" o se "non eÌ possibile, per il periodo di sospensione, non eÌ dovuta la retribuzione". La sospensione, come detto, "mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021".

I nodi aperti e la situazione vaccinale tra i farmacisti

Si tratta di una misura di cui sono chiari i fini "di tutela della salute pubblica e del mantenimento di condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza", ma che, almeno a una prima lettura, sembra introdurre una operatività piuttosto complessa e onerosa, anche in termini di impegno di tempo e risorse per le strutture pubbliche chiamate a seguire tutto il flusso, di raccolta e verifica dei documenti. E che lascia aperti diversi interrogativi, non da ultimo legati anche al fatto che alcune categorie erano, nelle prime fasi della campagna, state escluse dalle liste prioritarie dei vaccini Covid. In tema di rifiuto dei vaccini, Andrea Mandelli, presidente Fofi, di recente, aveva dichiarato di non aver "percepito - e non abbiamo avuto segnalazioni - sacche di colleghi che abbiano manifestato contro la vaccinazione anti-Covid, né per riceverla né per somministrarla. Non ci risultano, a livello generale, no-vax nella categoria. Questo non vuol dire che non ci siano casi singoli, considerato anche l'ampio numero di iscritti, ma i farmacisti sono complessivamente compatti su questo fronte".

Introdotto scudo penale per chi inocula i vaccini

C'è poi una seconda misura di rilievo introdotta dal Decreto Covid, che riguarda il cosiddetto scudo penale per chi inocula i vaccini, quindi anche per i farmacisti, quando saranno completati tutti i passaggi: in particolare, viene esclusa la "punibilità" per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose (i profili relativi agli articoli 589 e 590 del codice penale) "verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino anti covid, nel corso della campagna vaccinale in corso, quando l'uso del vaccino eÌ conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute". Una misura non ritenuta sufficiente, almeno nel mondo medico, che aveva avanzato la richiesta di una "tutela penale più complessiva per i professionisti, che hanno operato in un contesto straordinario" durante tutta l'emergenza sanitaria.

Francesca Giani

TAG: VACCINAZIONE, VACCINAZIONE IN FARMACIA, OBBLIGO VACCINALE, COVID-19

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