Fine stato emergenza, le nuove regole dal primo aprile. Cosa cambia per i farmacisti
Cessa da oggi lo stato di emergenza e diventano operative le nuove regole: Green Pass, FFP2, obbligo vaccinale quarantena. Ecco cosa cambia e le ricadute sui farmacisti
Cessa da oggi lo stato di emergenza e diventano operative le nuove regole che segnano il graduale allentamento delle misure di contenimento contro il Covid-19. Dal Green Pass, alle FFP2, dall'obbligo vaccinale alla quarantena, sono molti gli ambiti destinati a cambiare, con ricadute sui farmacisti.
Fine stato di emergenza: da oggi via alle nuove regole
A segnare il percorso di allentamento delle misure restrittive è stato in particolare il cosiddetto Decreto Riaperture, che ha confermato la fine dello stato di emergenza. Una prima conseguenza riguarda la cessazione delle funzioni del Commissario straordinario: il provvedimento istituisce una Unità temporanea che gestirà il completamento della campagna vaccinale, l'eventuale adozione di ulteriori misure di contrasto, l'iter per portare a conclusione, fino a fine anno, le attività contabili, tra cui pagamenti, amministrative, giuridiche. Dall'anno prossimo, la gestione andrà in capo al Ministero della salute.
Green pass base e rafforzato: le tappe verso l'eliminazione
Cambiano, come si ricorderà, le regole relative al Green Pass e l'obiettivo, almeno per ora, è di andare verso un suo superamento: da oggi la carta verde non è più necessaria per accedere a servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e attività commerciali. Mentre ancora per un mese, fino al 30 aprile, il Green Pass base - vale a dire quello ottenibile da tampone - è previsto per mense, ristorazione al chiuso (al banco o al tavolo), a eccezione di alberghi, per concorsi pubblici, corsi di formazione, eventi e competizioni sportive all'aperto, così come per aerei, navi, treni ad alta percorrenza, autobus inter-regionali, autobus a noleggio con conducente. Il Green Pass base continua poi a essere richiesto sul lavoro fino al 30 aprile, anche per gli over 50, che quindi non dovranno più avere il GP rafforzato. Per costoro, va ricordato, l'obbligo vaccinale è in vigore fino al 15 giugno, mentre per chi è farmacista, in quanto esercente una professione sanitaria, l'obbligo vaccinale, come già approfondito, è stato esteso fino a fine anno. Per quanto riguarda poi la carta verde rafforzata, sempre fino a fine aprile, resta per: piscine e palestre al chiuso, sport di squadra e di contatto, convegni e congressi, centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso, feste, sale da gioco, sale da ballo, spettacoli e competizioni al chiuso.
Tamponi antigenici e autotest: ecco come cambia la richiesta
A essere state snellite sono anche le regole per isolamento e quarantena, nonché per la gestione dei contatti nelle scuole, con ricadute sulla richiesta di tamponi e FFP2. Chi è risultato positivo è sottoposto alla misura di isolamento e per uscirne è previsto un tampone antigenico o molecolare. Per chi ha avuto un contatto stretto si applica, indipendentemente dallo stato vaccinale, il regime di autosorveglianza, vale a dire l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno. In questo caso il tampone è raccomandato solo in caso di sintomi correlabili al Covid-19 - da ripetere, se i sintomi permangono, dopo 5 giorni. Nel caso di operatori sanitari il test va fatto tutti i giorni per cinque giorni. Per i nidi, asili e scuole, dal 1° aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la didattica a distanza è prevista solo per chi è positivo. Gli altri restano in presenza, indipendentemente dallo stato vaccinale. Con "almeno quattro casi di positività" si applicherà il regime di autosorveglianza per dieci giorni, previsto in caso di contatti (con FFP2 e tampone alla prima comparsa dei sintomi). Ma il tampone potrà anche essere effettuato in autosomministrazione: in questo ultimo caso, l'esito negativo del test viene attestato con una autocertificazione.
FFP2: situazioni e casistiche in cui è obbligatoria
Un ulteriore punto, tra le tante regole che cambiano, da sottolineare, riguarda i dispositivi di protezione delle vie respiratorie: fino al 30 aprile resta l'obbligo della mascherina al chiuso, come pure a scuola, al lavoro, in discoteca (tranne quando si balla). Per quanto riguarda la FFP2 è necessaria per aerei, navi, treni a lunga percorrenza, autobus inter-reginali, per il trasporto pubblico locale, regionale, scolastico, per funivie e cabinovie, per spettacoli in sale e locali di musica, per eventi e competizioni sportive. Come detto, la FFP2 resta obbligatoria durante il regime di autosorveglianza. Anche in relazione a questo ambito, secondo Federfarma, salvo diverse indicazioni, "non sono più vendibili le mascherine chirurgiche e le FFP2 la cui etichettatura non è in lingua italiana", mentre le chirurgiche "autorizzate in deroga dall'Istituto Superiore di Sanità, sono vendibili fino al 31 maggio".
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A cura di Redazione Farmacista33
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