Busta paga e assunzioni. Decreto lavoro è legge: novità in vigore su fringe benefit, sgravi fiscali e incentivi
Il cosiddetto Decreto Lavoro è legge e introduce nuove norme che includono sgravi fiscali in busta paga, fringe benefit, incentivi alle assunzioni, modifica alla disciplina dei contratti a termine
Sgravi fiscali in busta paga, fringe benefit, incentivi alle assunzioni, modifica alla disciplina dei contratti a termini, semplificazione di una serie di adempimenti. Sono questi alcuni dei contenuti del cosiddetto Decreto Lavoro, che, con 154 voti a favore, 82 contrari e 12 astenuti, è stato approvato in via definitiva dalla Camera, chiudendo l'iter parlamentare di conversione in legge.
Decreto lavoro è legge: confermata una busta paga "più ricca". Ecco perché
Tra i principali contenuti del Decreto lavoro, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la misura di maggiore impatto sulle buste paga è l'innalzamento del taglio al cuneo fiscale che è operativo da luglio. Sul punto non sono state registrate particolari novità durante l'iter di conversione: resta pertanto confermato, dal primo luglio al 31 dicembre, per i lavoratori dipendenti l'ulteriore taglio al cuneo fiscale di 4 punti percentuali che va a sommarsi a quello disposto con la legge di Bilancio 2022. Con il nuovo intervento, l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali passa quindi dal 2 al 6% per i redditi fino a 35mila euro annui, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro. Mentre l'esenzione va dal 3 al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (fino a un lordo annuo di 25mila euro). Beneficiari della misura sono tutti i lavoratori dipendenti di datori pubblici e privati e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per quanto riguarda la tredicesima, la norma prevede espressamente che non vi siano effetti. Pertanto, l'esonero troverà applicazione con le stesse condizioni delle normali mensilità, rispettando i limiti già visti di 2.692 e di 1.923 euro.
Incentivi alle assunzioni: ecco chi riguardano
Confermato poi anche l'impianto riguardante gli incentivi per le assunzioni: "ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato - apprendistato incluso - i beneficiari del nuovo assegno di inclusione è riconosciuto un esonero contributivo del 100%, fino cioè a 8mila euro l'anno, per 12 mesi" si legge. "Ma l'esonero sale a 24 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine. In caso di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale è riconosciuto uno sgravio del 50%, fino a un massimo di 4mila euro l'anno, per 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro. Un altro incentivo è previsto anche per le nuove assunzioni, dal 1° giugno a fine anno, di giovani con meno di 30 anni Neet, ovvero che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione, registrati al programma "Iniziativa Occupazione Giovani", pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi. Questo incentivo è cumulabile con altri incentivi. In caso di cumulo, l'incentivo Neet è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore Neet assunto".
Contratti a termine: l'iter di conversione ha introdotto ulteriori modifiche
Novità, invece, ci sono state per riguarda i contratti a termine. Già nella prima formulazione del provvedimento era contenuta una modifica alla disciplina introdotta nel 2015 con il cosiddetto Decreto Dignità, andando a cambiare le causali necessarie per allungare la durata dei contratti a tempo oltre i 12 mesi, senza eccedere i 24 mesi. Mentre, in precedenza, le condizioni erano legate a esigenze temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività; sostituzione di altri lavoratori; incrementi temporanei, significativi non programmabili, dell'attività ordinaria, le nuove casuali riguardano "i casi previsti dai contratti collettivi - di valenza nazionale o territoriale e aziendale; esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2024; per sostituire altri lavoratori". Tali nuove causali vanno applicate sia in caso di proroga sia di rinnovo, appunto dopo i primi 12 mesi di durata del contatto a tempo. Durante l'iter di conversione è stata tuttavia introdotta una ulteriore modifica che lima ulteriormente l'ambito di azione del decreto Dignità: entro i primi 12 mesi i contratti a termine potranno essere non solo prorogati ma anche rinnovati, senza le previste causali.
Fringe benefit: confermata la riduzione della platea, ma chiariti gli aspetti contributivi
Ma tra le altre novità dell'iter di conversione c'è poi quella riguardante i fringe benefit. Il decreto aveva innalzato la soglia esentasse per i "compensi in natura consistenti in beni o servizi" concessi dal datore di lavoro (dai buoni pasto al bonus bollette) dai 258,23 euro a 3mila euro, per il 2023, ma solo per i dipendenti con figli a carico, indipendentemente dal reddito. A essere comprese sono anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Ma, in sede di conversione, sono state trovate nuove coperture che permettono di esentare i fringe benefit oltre che dalle tasse, anche dagli oneri contributivi. Si tratta di un chiarimento che era stato invocato come necessario per l'operatività della misura.
Semplificazioni in vista per gli adempimenti legati al decreto trasparenza
Con il provvedimento vengono poi introdotte semplificazioni in merito agli adempimenti previsti dal decreto trasparenza: in particolare, per una serie di informazioni - per esempio, durata del periodo di prova, congedo per ferie, importo iniziale della retribuzione, programmazione dell'orario normale di lavoro - è previsto l'assolvimento dell'obbligo informativo da parte del datore con l'indicazione del riferimento normativo o della contrattazione, anche aziendale, che disciplina tali aspetti. Inoltre, è previsto che l'azienda sia tenuta a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche attraverso siti web, contratti collettivi e regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Tra le altre novità, va ricordato che salta il tetto del 20% per i contratti di apprendistato ma solo per lavoratori in mobilità, disoccupati o svantaggiati. Inoltre è stato approvato all'ultimo momento anche un emendamento che aumenta di 5 milioni di euro il fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di infortuni mortali sul lavoro. Viene poi prorogato anche il contratto d'espansione o fino al 31 dicembre 2023, con la possibilità di uscita fino a 5 anni dalla maturazione dei requisiti pensionistici nei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese. Con emendamenti sono stati aggiunti 20 milioni di euro per la copertura dei contratti di espansione per il 2026 (che passa così da 48,4 milioni a 68,4 milioni).
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A cura di Cristoforo Zervos
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