Login con

Farmacisti

08 Marzo 2021

Covid-19 e gestione a domicilio, Tar Lazio sospende nota Aifa su vigile attesa e farmaci sintomatici


Il Tar del Lazio ha sospeso l'efficacia della nota Aifa che prevedeva per la gestione a domicilio dei pazienti Covid-19 "vigilante attesa" e la somministrazione di fans e paracetamolo

Il Tar del Lazio ha sospeso l'efficacia della nota Aifa del 9 dicembre 2020 e del ministero della Salute che, per i primi giorni di malattia, prevede "vigilante attesa" e somministrazione di fans e paracetamolo. Con un'ordinanza di inizio marzo i giudici della Sezione Terza Quater hanno accolto l'istanza cautelare presentata dai medici del "Comitato Cura domiciliare Covid-19".

Le raccomandazioni generali dell'Aifa per casi lievi

La nota "Principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare", lo si ricorda, aveva diffuso le "raccomandazioni generali sulla gestione a domicilio dei casi" riferite alla "gestione farmacologica in ambito domiciliare dei casi lievi di covid-19" e da applicare ai casi confermati e probabili. In particolare, la nota fornisce le raccomandazioni generali per i "pazienti asintomatici o con sintomi lievi" laddove per caso lieve "si intende presenza di sintomi come febbre malesseri sintomi da raffreddamento (tosse, faringodinia congestione nasale), cefalea, mialgie, diarrea, anosmia, disgeusia. Nessun segno di dispnea disidratazione alterazione dello stato di coscienza o sepsi". In questi pazienti le raccomandazioni generali formulate sono: "vigile attesa, trattamenti sintomatici (es. paracetamolo), idratazione nutrizione appropriate, non modificare terapie croniche in atto (es. terapie per antipertensivi o anticoagulanti o antiaggreganti), non utilizzare supplementi vitaminici integratori alimentari, non somministrare farmaci mediante aerosol se in isolamento con altri conviventi per il rischio diffusione del virus".

I medici: diritto/dovere di prescrivere secondo scienza e coscienza

Secondo il Tribunale amministrativo è fondato il ricorso dei medici che intendono "far valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza", e che non può essere "compresso nell'ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi".

(SZ)

TAG: FARMACI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI, FARMACI, COVID-19

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

14/07/2026

Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf ha approvato anche per il 2026 il bando per il contributo assistenziale una tantum destinato agli iscritti titolari e soci di farmacie rurali. Confermato...

A cura di Redazione Farmacista33

01/07/2026

Dal 1° luglio 2026 entra in vigore il nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori del settore privato assunti da questa data. Ecco cosa cambia e i tempi per...

A cura di Simona Zazzetta

30/06/2026

Il nuovo biennio introduce alcune novità per rendere il concordato preventivo più conveniente: tetto agli aumenti del reddito proposto, nuove deduzioni per gli investimenti e conferma dei benefici...

A cura di Redazione Farmacista33

13/05/2026

L’iperammortamento 2026 torna a incentivare gli investimenti Industria 4.0 anche nelle farmacie. Il commercialista Stefano De Carli spiega vantaggi fiscali, requisiti tecnici e nuovi adempimenti...

A cura di Redazione Farmacista33

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Beautify Time

Beautify Time

A cura di Relife

Uno screening realizzato in farmacie dei Paesi Baschi ha identificato possibili alterazioni della funzionalità renale nell'8% dei partecipanti, indirizzati al medico per ulteriori accertamenti.

A cura di Paolo Levantino - Farmacista clinico

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top