Test Covid in parafarmacia, Cassazione: se eseguiti da farmacista non c’è abusivismo professionale
Per la Corte di Cassazione non c'è esercizio abusivo della professione se si effettuano test antigenici Covid in una parafarmacia se a somministrarlo è un farmacista
Non si configura reato di esercizio abusivo della professione se si effettuano test antigenici per la diagnosi del Covid in una parafarmacia se a somministrarlo è un farmacista: l'abusività "è da riconnettersi alla mancanza del titolo e dell'iscrizione" all'albo. Questa la motivazione di fondo con cui la Corte di Cassazione (sentenza n. 22434/2022) ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale che aveva disposto il sequestro dei test Covid a carico di una parafarmacia in cui venivano eseguiti.
Reato di abusivismo professionale escluso se operatore ha titolo abilitativo
Secondo quanto previsto dall'articolo 348 del Codice penale, il reato di abusivismo professionale è escluso nel momento in cui l'attività venga svolta da chi ha il titolo abilitativo per farla mentre è irrilevante il luogo in cui la professione viene svolta: "Oggetto della tutela è la professione e non la forma commerciale entro la quale viene svolta" riporta la sentenza con riferimento alle rimostranze del farmacista ricorrente. Ma se la normativa penale tutela le professioni, la legge 178/2020 (art. 1, commi 418 e 419), richiamata anche dall'articolo 4 del Dl 127/2021, con l'obiettivo emergenziale di rafforzare la lotta contro il virus, stabilisce che i test antigenici per la diagnosi di Cov-Sars-2 "possono essere eseguiti presso farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, con disciplina delle modalità organizzative e delle condizioni economiche rimessa ad apposite convenzioni". Secondo l'assunto accusatorio, infatti, tale disposizione andrebbe a "integrare i requisiti previsti per l'esercizio della professione e dunque anche la norma penale in bianco contemplata dall'articolo 348 del Codice penale".
Test antigenici effettuati da soggetti reputati idonei dal Ministro della Salute
Ma per la Cassazione, se con il Codice penale si assicura "un interesse pubblico in relazione allo svolgimento di attività che possano dirsi esclusive o comunque qualificanti nell'ambito di una determinata professione" e se nel caso dei test antigenici è previsto che "possano essere effettuati da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministro della Salute", allora "deve ritenersi che l'attività non solo non possa dirsi preclusa ai farmacisti ma sia specificamente anche ad essi riferibile". A fronte di ciò, quanto detta la legge 178 "non introduce una limitazione inerente allo svolgimento della professione in sé, ma contempla una disciplina che ha una duplice finalità" che esula dalle garanzie "specificamente riconducibili all'abilitazione e alla connessa all'iscrizione all'albo": da un lato "assicurare le migliori condizioni di sicurezza e riservatezza sotto il profilo del contesto operativo e dall'altro quella di garantire determinati equilibri di tipo economico, con riguardo agli esborsi richiesti alla platea dei fruitori del servizio". Secondo la Cassazione quindi, si tratta «di profili deassiali rispetto al tema cruciale della riserva di attività professionale garantita e inerenti, piuttosto, al contesto operativo e dunque alla cornice estrinseca, nella quale si svolge la professione».
Con queste motivazioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza e il decreto di sequestro e disposto l'immediata restituzione dei tamponi per effettuare i test antigenici e ha escluso il reato contestato di abusivo esercizio della professione.
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A cura di Redazione Farmacista33
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