Remunerazione aggiuntiva: Decreto attuativo in Gazzetta. Le indicazioni per le farmacie
Il decreto ministeriale sulla remunerazione aggiuntiva per le farmacie è pubblicato in gazzetta ufficiale. da Federfarma arrivano le prime indicazioni sulla gestione fiscale
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 30 marzo 2023 relativo alla remunerazione aggiuntiva riconosciuta alle farmacie, nel limite di 150 milioni di euro annui, che conferma l'impianto già introdotto in via sperimentale da settembre 2021 sino alla fine del 2022. Intanto, da Federfarma arrivano le prime indicazioni sulla gestione fiscale.
Remunerazione aggiuntiva: il Gazzetta il decreto ministeriale
Il testo in Gazzetta, che non presenta modifiche rispetto a quanto era stato anticipato, prevede che "a decorrere dal primo marzo è riconosciuta alle farmacie una remunerazione aggiuntiva nel limite di 150 milioni di euro annui per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale", come misura resa strutturale "al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie". In "sede di applicazione, le Regioni sono chiamate a monitorare, con cadenza periodica, l'effettiva spesa sostenuta. Al fine di rispettarne il tetto fissato, provvedono a riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza delle risorse loro assegnate per il singolo anno e, qualora dalla rendicontazione prodotta dalle farmacie risulti che le somme erogate siano superiori alle risorse disponibili, procedono al recupero di quanto eccedente". In ogni caso, "la remunerazione aggiuntiva non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata", ma "al calcolo del fatturato annuo del Servizio sanitario nazionale".
Le quote spettanti: confermato l'impianto della fase di sperimentazione
Per quanto concerne le quote spettanti, sono confermate quelle già applicate durante la fase di sperimentazione 2021-2022. Nel dettaglio, "a tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro e una premiale di 0,12 euro per generici e originator con prezzo pari a quello di riferimento". Inoltre, è prevista anche una ulteriore quota tipologica: in particolare, "per le farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto del Servizio sanitario nazionale, questa è pari 0,12 euro a confezione; per le rurali sussidiate che godono dello sconto forfettario dell'1,5%, tale cifra sarà di 0,14 euro, mentre ammonta a 0,25 euro per le rurali e urbane, con fatturato Ssn inferiore a 150 mila euro, esentate dallo sconto".
Il tema del trattamento Iva: la posizione di Federfarma e la richiesta di chiarimento
Intanto, da Federfarma arriva la segnalazione di aver avanzato la richiesta all'Agenzia delle Entrate di un chiarimento in merito al regime Iva da applicare, facendo al contempo presente la propria posizione. Va ricordato che l'Agenzia delle Entrate, a fronte di interpelli, aveva qualificato le quote relative alla fase di sperimentazione della remunerazione aggiuntiva come un "vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid-19 e, quindi da considerare fuori campo IVA". Il quesito che era stato sollevato da alcuni esperti fiscali in merito alla fase strutturale della remunerazione aggiuntiva era se nel passaggio dalla fase sperimentale alla fase a regime potesse essere o meno mantenuta tale esenzione fiscale. In una recente comunicazione, Federfarma rende noto di aver acquisito un parere professionale secondo cui "la remunerazione prevista a regime dalla legge di bilancio 2023 sia esclusa da IVA, analogamente a quella prevista a titolo sperimentale dal Decreto Sostegni". Ma nelle "more del riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate", l'indicazione di Federfarma è che le "farmacie mantengano lo stesso comportamento tenuto per la remunerazione sperimentale, ferma restando la possibilità, in caso di risposta negativa dell'Agenzia delle Entrate, di regolarizzare la loro posizione". Qualora "l'Autorità fiscale si pronunzi negativamente, l'eventuale esclusione da IVA nel frattempo operata dagli esercenti, potrà formare oggetto di successiva regolarizzazione entro il mese di aprile 2024".
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A cura di Redazione Farmacista33
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