Login con

farmacie

24 Febbraio 2024

Fisco, sanatoria magazzino della farmacia: le opzioni disponibili e le valutazioni da fare

Nella legge Bilancio 2024 è prevista la norma che consente di riallineare le rimanenze iniziali del magazzino, tramite il pagamento di una imposta sostitutiva che metta al riparo da provvedimenti sanzionatori

di Francesca Giani


Fisco, sanatoria magazzino della farmacia: le opzioni disponibili e le valutazioni da fare

Eliminare le differenze che possono crearsi tra rimanenze di magazzino contabili e fisiche, anche al fine di rendere più trasparente e patrimonializzare il bilancio delle imprese. È finalizzata a questo obiettivo la misura, contenuta nella legge Bilancio 2024, che consente la possibilità di riallineare le rimanenze iniziali del magazzino, tramite il pagamento di una imposta sostitutiva che metta al riparo da provvedimenti sanzionatori. Una novità che ha ricadute anche per le farmacie. A esaminare le possibili opzioni è Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, in un approfondimento su Punto Effe.


Tra le novità fiscali del 2024 la cosiddetta rottamazione del magazzino
«Il provvedimento» spiega De Carli «replica vecchi interventi - su tutti la legge 488/1999 e la legge 289/2022 – e consente, senza che vi sia un obbligo, il riallineamento delle rimanenze iniziali della farmacia, esistenti al 1° gennaio 2023, qualora vi fosse una divergenza tra il valore contabile evidenziato in bilancio e il valore reale delle merci esistenti a tale data, pagando una imposta sostitutiva che mette al riparo da provvedimenti sanzionatori». Nello specifico, «l’adeguamento può essere effettuato in due modi: attraverso l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi, diminuendo il dato contabile, oppure mediante l’integrazione in aumento delle esistenze iniziali contabili omesse precedentemente». La motivazione del diverso calcolo del ravvedimento tra eliminazione e integrazione, continua De Carli, «sembra sia riconducile alla volontà di compensare i differenti comportamenti fiscali illeciti e relative evasioni di imposta tenuti dai contribuenti, evidenziate proprio nella discrasia di valori».

Le opzioni disponibili: l’analisi della situazione nell’ambito delle farmacie
Nel mondo della farmacia, a ogni modo, «la situazione più plausibile è quella della integrazione delle rimanenze contabili». Tale opzione «comporta il versamento della sola imposta sostitutiva del 18% con risultati meno onerosi rispetto a quella dell’eliminazione. Sono numerose, infatti, le farmacie che per i più svariati motivi, hanno esposto dei valori di rimanenze al 31 dicembre 2022, a chiusura del bilancio di quell’anno, inferiori al reale, spesso a motivo di utili di esercizio straordinariamente elevati, soprattutto quando fossero stati effettuati tamponi o vaccini, con l’intenzione magari di ripristinare la convergenza in successivi esercizi».
La misura risulta essere allora una «possibilità che permette di regolarizzare, già da subito, la propria posizione fiscale, ma al contempo permetterebbe anche di dare una rappresentazione di bilancio veritiera, utile per sé stessi, per la propria compagine societaria, per gli istituti di credito, e anche in caso di trattative con potenziali acquirenti, e così via. I costi risultano essere tutto sommato modesti, soprattutto se si considera che una regolarizzazione interna andrebbe a incidere il più delle volte sulle aliquote marginali IRPEF o sull’IRES, oltre che sull’IRAP, per un aggravio di tassazione che in termini percentuali si può collocare intorno al 45%».

I vantaggi da tenere in considerazione e l’operatività
Un altro «plus da prendere in considerazione è il fatto che l’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. La regolarizzazione inoltre non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge che lo ha istituito. Da ultimo non è marginale considerare che sembra trattarsi di un procedimento contabile e dichiarativo piuttosto agevole, con la conseguenza di non comportare costi amministrativi significativi, come purtroppo è stato in relazione ai vari crediti d’imposta o bonus fiscali di diversa natura».
Da un punto di vista «operativo, va ricordato che l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023, il cui termine di invio è fissato - per il momento - al 15 ottobre 2024. La dichiarazione dovrà fare riferimento a un bilancio relativo all’anno passato in cui le rimanenze iniziali sono quelle regolarizzate, mentre quelle finali sono le reali».



TAG: LEGGE DI BILANCIO, SANZIONI, FISCO, FARMACIE

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

21/04/2026

La legge di conversione del decreto Pnrr n. 19/2026 pubblicata in Gazzetta ufficiale è in vigore dal 21 aprile: l’articolo 8 elimina l’obbligo di conservare per 10 anni le ricevute cartacee dei...

A cura di Redazione Farmacista33

17/04/2026

L'agenzia delle Entrate avverte che è in scadenza l'obbligo di collegare registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico in uso a inizio 2026. L’adempimento, introdotto dalla Legge di...

A cura di Redazione Farmacista33

08/04/2026

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul collegamento tra Pos e registratori telematici, in particolare sulla modalità di pagamento da indicare sul documento commerciale in caso di...

A cura di Redazione Farmacista33

20/03/2026

Proposta di riduzione a quota simbolica per superare la “doppia imposizione” rispetto alle tutele Inps. Guaglianone (Ordine Roma): onere non più giustificato, serve un segnale di equità e...

A cura di Redazione Farmacista33

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Potenziare le Farmacie di Prossimità - SempliFarma

Potenziare le Farmacie di Prossimità - SempliFarma

A cura di Remedio

Stato di agitazione per il rinnovo del Ccnl delle farmacie comunali, scaduto a fine 2024: sindacati denunciano lo stallo delle trattative e l’assenza di risultati concreti. A Piacenza segnalato il...

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top