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24 Ottobre 2024Il 24 ottobre, nel corso dell’audizione presso la Commissione Parlamentare di Controllo sulle Attività degli Enti Gestori di Forme Obbligatorie di Previdenza e Assistenza Sociale, Enpaf ha affrontato anche la questione dell’obbligatorietà della contribuzione

L’Enpaf in audizione presso la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ha esposto i dati relativi al patrimonio e agli investimenti dell’Ente e le misure per attenuare l’onere contributivo degli iscritti dipendenti illustrando la questione dell’obbligatorietà della contribuzione per gli iscritti agli Ordini che beneficiano contestualmente di altra previdenza obbligatoria. L’audizione si inserisce nell’ambito della indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.
Il presidente dell’Enpaf Emilio Croce ha ricordato che l’automaticità dell’iscrizione all’Enpaf e il relativo obbligo contributivo deriva da una norma di legge, l’art. 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233/1946, che accomuna tutte le professioni sanitarie, norma ritenuta peraltro legittima dalla Corte Costituzionale e dalla Commissione europea. Qualsiasi modifica a questo obbligo richiede, pertanto, un intervento legislativo, che esula dalle competenze dell’Ente, essendo di esclusiva competenza del Parlamento e rispetto al quale l’Ente non ha mai assunto posizioni pregiudiziali.
“Il compito dell’Ente è quello di contemperare, in via regolamentare, le diverse posizioni degli iscritti nel rispetto delle leggi”, ha dichiarato il Presidente. Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf è intervenuto più volte per venire incontro alle esigenze dei farmacisti dipendenti, che versano contributi obbligatori ulteriori presso l'INPS. L’Enpaf, infatti, ha previsto la possibilità per questa categoria di ridurre il contributo versato, scegliendo tra le aliquote di riduzione percentuale del contributo in misura intera e introducendo il contributo di solidarietà, con una quota minima, pari al 3% del contributo intero, che per il 2024 ammonta a 158 euro. Va evidenziato che, nonostante la ridotta contribuzione, tutti gli iscritti, in ugual misura, inclusi coloro che versano il contributo di solidarietà, hanno accesso a un’ampia gamma di prestazioni assistenziali, tra le quali, a titolo di esempio, il contributo di sostegno alla genitorialità, i rimborsi spese per asili nido, le borse di studio, il contributo agli specializzandi, i contributi in caso di calamità naturali, a cui si aggiungono le prestazioni di welfare integrato. Queste comprendono, l’assistenza sanitaria integrativa per grandi interventi, la tutela contro gli infortuni, la copertura Long Term Care (LTC), e la Temporanea Caso Morte (TCM), tutte erogate tramite il fondo EMAPI a esclusivo carico dell’Ente.
“L’Enpaf ha fatto quanto possibile, a livello regolamentare, per attenuare l’onere contributivo degli iscritti dipendenti, assicurando, nel contempo, una gamma di interventi di primo ordine nel settore dell’assistenza, tra l’altro non presenti nel regime generale obbligatorio”, ha concluso Croce.
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