Fisco e Tributi
10 Ottobre 2025Nel 2025 i rimborsi di vitto, alloggio e trasporto nelle trasferte devono essere pagati con strumenti tracciabili: la manovra 2025 ha previsto, in caso contrario, l’indeducibilità per l’impresa e la tassazione per il dipendente

Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le regole per i rimborsi spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto nelle trasferte dei dipendenti: la Manovra finanziaria 2025 infatti ha introdotto l’obbligo del pagamento tracciato, pena l’indeducibilità del costo per l’impresa e la tassazione come retribuzione per il dipendente. Lo ricorda in un articolo pubblicato da Puntoeffe, il commercialista Stefano De Carli, che parla di una vera e propria “doppia penalizzazione”.
Il nuovo regime, previsto dal comma 5 dell’articolo 51 e dal comma 3-bis dell’articolo 95 del Tuir, riguarda in particolare taxi e i noleggi con conducente, mentre restano esclusi treni, aerei e autobus di linea. Come spiega De Carli, “il pagamento tracciato non deve necessariamente avvenire da conti intestati alla farmacia: la spesa può essere sostenuta dal dipendente con il proprio bancomat e poi rimborsata anche in contanti, purché vi sia documentazione della transazione elettronica”.
Per le farmacie indipendenti le ricadute saranno limitate. “È raro che un dipendente sia inviato in trasferta – osserva De Carli – mentre la novità incide molto di più sulle società farmaceutiche e sui rimborsi agli amministratori, spesso anche soci”.
Ed è qui che si apre la principale zona grigia. “Il nuovo comma 3-bis si riferisce espressamente alle trasferte dei dipendenti – spiega – ma nulla dice sui collaboratori coordinati e continuativi e sugli amministratori. Tuttavia, questi ultimi, pur non essendo lavoratori subordinati, scontano lo stesso regime fiscale dei dipendenti. Per questo motivo, nel dubbio, è consigliabile evitare l’uso del contante”.
La disciplina cambia invece per le società di persone. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate già nel 2009, “le spese sostenute per le trasferte dei soci sono deducibili in base al principio di inerenza e restano escluse dall’obbligo di tracciabilità”, nei limiti fissati dal Tuir (75% delle spese di vitto e alloggio). Lo stesso principio vale per le imprese individuali e i collaboratori familiari, anche se De Carli invita comunque alla prudenza: “Meglio utilizzare sempre strumenti elettronici, ormai di uso comune”.
Il quadro, in definitiva, conferma la linea di lungo periodo del legislatore: ridurre progressivamente l’uso del contante. Per le farmacie, soprattutto quelle organizzate come società di capitali, sarà cruciale adeguare subito le procedure interne per evitare di trovarsi esposte a una doppia penalizzazione fiscale.
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