farmacie rurali
31 Ottobre 2025Sono state pubblicate le graduatorie definitive per il contributo una tantum destinato ai titolari o soci di farmacie rurali e il nuovo elenco delle domande accolte per il contributo di genitorialità. Previsti gli accrediti nei primi giorni di novembre

Sono state approvate dall’Enpaf le nuove graduatorie relative a due misure assistenziali: il contributo una tantum per gli iscritti titolari o soci di farmacie rurali e il contributo di sostegno alla genitorialità. Entrambe fanno riferimento a provvedimenti adottati il 30 ottobre 2025 dal Servizio Contributi e Prestazioni della Fondazione.
Per quanto riguarda il contributo una tantum destinato alle farmacie rurali, il provvedimento n. 287 ha approvato la graduatoria definitiva degli aventi diritto per l’anno 2025. Il pagamento sarà effettuato tramite accredito diretto sul conto corrente intestato al beneficiario, con valuta 5 novembre 2025. L’Enpaf precisa che il valore economico unitario applicato al punteggio ottenuto da ciascun assegnatario è pari a 110 euro, come previsto dal regolamento dell’iniziativa. L’importo indicato in graduatoria è lordo e sarà soggetto a ritenuta d’acconto del 20%; ai beneficiari sarà inviata la Certificazione Unica per la dichiarazione dei redditi.
È stato inoltre approvato, con provvedimento n. 288, il nuovo elenco delle domande accolte per il contributo di sostegno alla genitorialità, il cosiddetto bonus bebè. Sono state esaminate le richieste pervenute fino al 29 ottobre 2025, per un importo complessivo liquidato pari a 21.000 euro. Il pagamento è previsto con valuta 6 novembre 2025. L’Enpaf precisa che la valutazione delle domande è ancora in corso e che il contributo continuerà a essere assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande sono state lavorate secondo l’ordine cronologico di presentazione e la pubblicazione riguarda solo quelle registrate entro la data del 29 ottobre. Le istanze successive saranno rese note con aggiornamenti periodici. Non è possibile integrare la documentazione a seguito di rigetto per irregolarità o incompletezza: l’interessato può tuttavia ripresentare una nuova domanda, purché ciò avvenga entro i termini di decadenza e nei limiti dello stanziamento. In caso di rigetto per irregolarità contributiva, la domanda può essere nuovamente proposta una volta sanata la posizione.
Fonte
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
20/03/2026
Proposta di riduzione a quota simbolica per superare la “doppia imposizione” rispetto alle tutele Inps. Guaglianone (Ordine Roma): onere non più giustificato, serve un segnale di equità e...
A cura di Redazione Farmacista33
19/03/2026
Con il Decreto PNRR (Dl 19/2026) decade l’obbligo di conservare le ricevute Pos cartacee, sostituite da documentazione bancaria. Si punta a estendere la dematerializzazione allo scontrino fiscale,...
A cura di Simona Zazzetta
09/03/2026
Disponibile il servizio online per l’abbinamento tra registratori telematici e Pos previsto dalla Legge di Bilancio 2025. L’Agenzia chiarisce modalità operative e scadenze
A cura di Redazione Farmacista33
03/03/2026
L’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità applicative delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2026 su incrementi retributivi e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e...
A cura di Redazione Farmacista33

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)