farmacie rurali
31 Ottobre 2025Sono state pubblicate le graduatorie definitive per il contributo una tantum destinato ai titolari o soci di farmacie rurali e il nuovo elenco delle domande accolte per il contributo di genitorialità. Previsti gli accrediti nei primi giorni di novembre

Sono state approvate dall’Enpaf le nuove graduatorie relative a due misure assistenziali: il contributo una tantum per gli iscritti titolari o soci di farmacie rurali e il contributo di sostegno alla genitorialità. Entrambe fanno riferimento a provvedimenti adottati il 30 ottobre 2025 dal Servizio Contributi e Prestazioni della Fondazione.
Per quanto riguarda il contributo una tantum destinato alle farmacie rurali, il provvedimento n. 287 ha approvato la graduatoria definitiva degli aventi diritto per l’anno 2025. Il pagamento sarà effettuato tramite accredito diretto sul conto corrente intestato al beneficiario, con valuta 5 novembre 2025. L’Enpaf precisa che il valore economico unitario applicato al punteggio ottenuto da ciascun assegnatario è pari a 110 euro, come previsto dal regolamento dell’iniziativa. L’importo indicato in graduatoria è lordo e sarà soggetto a ritenuta d’acconto del 20%; ai beneficiari sarà inviata la Certificazione Unica per la dichiarazione dei redditi.
È stato inoltre approvato, con provvedimento n. 288, il nuovo elenco delle domande accolte per il contributo di sostegno alla genitorialità, il cosiddetto bonus bebè. Sono state esaminate le richieste pervenute fino al 29 ottobre 2025, per un importo complessivo liquidato pari a 21.000 euro. Il pagamento è previsto con valuta 6 novembre 2025. L’Enpaf precisa che la valutazione delle domande è ancora in corso e che il contributo continuerà a essere assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande sono state lavorate secondo l’ordine cronologico di presentazione e la pubblicazione riguarda solo quelle registrate entro la data del 29 ottobre. Le istanze successive saranno rese note con aggiornamenti periodici. Non è possibile integrare la documentazione a seguito di rigetto per irregolarità o incompletezza: l’interessato può tuttavia ripresentare una nuova domanda, purché ciò avvenga entro i termini di decadenza e nei limiti dello stanziamento. In caso di rigetto per irregolarità contributiva, la domanda può essere nuovamente proposta una volta sanata la posizione.
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